Notifica della sentenza a ufficio diverso dalla sede principale indicata negli atti difensivi
Contenzioso tributario - Processo tributario - Notifica della sentenza di primo grado alla sede dell'ente locale diversa dalla sede principale - Notifica presso ufficio comunale diversamente ubicato - Decorso del termine c.d."breve" per impugnare - Idoneità.
La notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, come disposto dall’art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 546/92, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso un altro ufficio comunale ubicato diversamente, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del D.lgs. n. 546/92.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell'11 luglio 2022, n. 21884
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione - Ricorso per cassazione - Luogo di notificazione - Vizi della sua individuazione - Rilevanza - Sanabilità.
Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 20 luglio 2016, n. 14916
Procedimento - Notificazioni - Consegna dell'atto in mani proprie del destinatario anche in presenza di un'elezione di domicilio - Regolarità della notificazione.
Nel processo tributario e con riguardo al luogo di notificazione degli atti, l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rende sempre valida la «consegna in mani proprie» del destinatario, anche in presenza di un'elezione di domicilio, e inoltre, facendo riferimento alla consegna e non alla notifica in mani proprie, deve interpretarsi nel senso di consentire non solo la notificazione eseguita ai sensi dell'art.138 c.p.c., ma anche tutte le altre notificazioni a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (per esempio a norma dell'art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale).
• Corte di Cassazione, Civile, Sez. TRI, Sentenza del 17 febbraio 2010, n. 3746
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