Civile

Notifica solo via Pec se la firma è digitale

immagine non disponibile

di Marco Ligrani

L’apposizione della firma digitale agli avvisi di accertamento notificati prima del 27 gennaio 2018 è causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. In questi casi è ammessa la sola notifica a mezzo Pec, stante la natura digitale del documento. Con questa motivazione due diverse commissioni abruzzesi hanno accolto i ricorsi dei contribuenti.

Il difetto di sottoscrizione

Gli interessati preliminarmente avevano contestato proprio la validità della firma digitale per violazione dell’articolo 2 del Dlgs 82/2005, cioè il Codice dell’amministrazione digitale (Cad) vigente ratione temporis. Nella prima sentenza, la Ctp di Pescara 596/1/2018 (presidente Albano e relatore Tolloso) innanzitutto ha affermato che l’invalidità di un atto a formazione progressiva, qual è quello tributario, può riguardare non solo il merito del rapporto, ma anche gli aspetti di tipo procedurale. Tra questi, rientra – a pieno titolo – il difetto di sottoscrizione previsto dall’articolo 42 del Dpr 600/73 che, nella sua accezione più moderna, dev’essere valutato alla luce delle disposizioni del Cad.

Prima della modifica introdotta dal Dlgs 217/17, l’articolo 2, sesto comma, del Cad prevedeva che gli atti di controllo fiscale (dei quali gli avvisi di accertamento rappresentano la fase conclusiva) non potessero essere firmati digitalmente. In caso contrario, come evidenziato dalla Ctp pescarese, gli stessi risultano privi di sottoscrizione autografa e, per questo, nulli in base all’articolo 42 del Dpr 600/73.

Peraltro, i giudici hanno ricordato che l’articolo 15, settimo comma, del Dl 78/2009 consente la sostituzione della firma autografa, con l’indicazione del nominativo a mezzo stampa, per i soli accertamenti automatizzati. Come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate (provvedimento del 2 novembre 2010), si tratta esclusivamente degli atti seriali, tra i quali non rientrano quelli derivanti da un’attività istruttoria vera e propria, conclusasi con l’emissione dell’apposito Pvc.

Infine, la Ctp ha sottolineato che gli atti, firmati digitalmente, notificati dopo il 1° luglio 2017, devono essere – comunque - notificati a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 7-quater del Dl 193/2016.

L’autenticità dell’atto

Sulla scorta delle stesse considerazioni, anche la Ctp di Chieti con la sentenza 340/3/2018 (presidente La Rana e relatore Pastorelli): il collegio ha accolto il ricorso di un contribuente, annullando – in questo caso - l’avviso di accertamento Imu emesso da un Comune.

In particolare, i giudici teatini hanno ricordato che l’apposizione della firma digitale non consiste esclusivamente nell’indicazione del nome e cognome del sottoscrittore, ma presuppone la creazione di un sistema di chiavi, che garantiscono l’autenticità e la provenienza dell’atto.

Per questo, solo la combinazione tra la firma digitale e la notifica a mezzo Pec, per gli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, consentono il rispetto della procedura informatica e, pertanto, soddisfano l’obbligo di sottoscrizione imposto dalla normativa sull’accertamento. In particolare, hanno ricordato i giudici, la sottoscrizione del funzionario rappresenta la cerniera tra la volontà della persona fisica e quella dell’ente impositore, cui la volontà viene imputata.

Ctp di Pescara 596/1/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©