Civile

Notifiche eseguite da servizi di posta privata: niente inesistenza dell'operazione ma nullità sanabile

Il ricorrente ha eccepito la violazione degli articoli 16, 17 e 20 del Dpr 546/1992

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di Giampaolo Piagnerelli

I servizi di posta privata senza titolo abilitativo se consegnano il plico contenente atti giudiziari al destinatario non incappano nell'inesistenza della notifica, ma nella nullità che può essere sanata dalla costituzione in giudizio di chi riceve l'atto. Questo il significativo principio enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 171/21.

Tornando al grado precedente - secondo la Ctr - i servizi di posta privata non assicurano certezza sulla data di spedizione e sulla consegna, rendendo corretto il principio dell'inesistenza delle notifiche. Ma la società contribuente ha dedotto la violazione degli articoli 16, 17 e 20 del Dlgs 546/1992, evidenziando che la notifica del ricorso si era comunque conclusa con la consegna del plico al destinatario e pertanto non può essere ritenuta inesistente.

In tema di notificazioni di atti processuali posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/Ce dal Parlamento e dal Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa.

In questo caso dunque per la Suprema corte è nulla e non inesistente la notifica di un atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017. La sanatoria della nullità della notifica di un atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.

A tale principio non si è adeguato il giudice di appello che ha, invece, ritenuto affetta dal vizio di inesistenza la notifica del ricorso introduttivo, senza per nulla considerare l'avvenuta costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle entrate.

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