Civile

Notifiche, l’irreperibilità obbliga il messo a ricercare il contribuente

Cassazione: non basta il semplice controllo delle risultanze del certificato anagrafico. Verifiche necessarie anche se altri tentativi non sono andati a buon fine

di Laura Ambrosi

In caso di irreperibilità del contribuente presso la propria residenza, il messo deve svolgere effettive ricerche non essendo sufficiente un mero controllo delle risultanze del certificato anagrafico. E ciò vale anche se già precedenti tentativi di notifica non sono andati a buon fine. Ad affermarlo la Cassazione con l’ordinanza 9292 depositata il 7 aprile.

Un contribuente, attraverso l’acquisizione di una copia dell’estratto di ruolo, scopriva l’esistenza di un precedente accertamento divenuto definitivo perché mai impugnato. Proponeva così ricorso al giudice tributario eccependo anche il vizio di notifica del provvedimento prodromico.

Entrambi i giudici di merito confermavano però la validità del procedimento notificatorio, nel presupposto che il messo notificatore aveva depositato l’atto presso la casa comunale con successiva affissione dell’avvenuto deposito, non avendo rinvenuto l’interessato presso la residenza nota. Peraltro, già in precedenza erano state tentate altre notifiche a mezzo posta non perfezionate sempre per irreperibilità, con la conseguenza che, secondo la Ctr, era legittima la procedura prevista per gli irreperibili assoluti.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma (articolo 60, comma 1 lettera e, del Dpr 600/73). Egli infatti era residente nell’indirizzo dove era stata tentata la notifica e pertanto il messo avrebbe dovuto considerarlo al più irreperibile relativo ossia momentaneo.

La Suprema corte, accogliendo la doglianza, ha rilevato che l’irreperibilità assoluta è quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (articolo 60, comma 1 lettera e, del Dpr 600/73).

Se, poi, nonostante le ricerche che il messo deve svolgere nel comune, non rinvenga l’effettiva abitazione, la notifica è ritualmente effettuata con deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune senza necessità di comunicazione all’interessato.

Il messo è così tenuto in primo luogo ad effettuare le necessarie ricerche per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e che egli non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio, né l’azienda nel Comune. Solo una volta accertata la sua irreperibilità è legittima la procedura di notifica attraverso il deposito nella casa comunale (Cassazione 4657/2020).

In tal senso, non è sufficiente rilevare le risultanze di una certificazione anagrafica poiché occorre che il messo effettui effettive ricerche e che di esse ne dia espresso conto nella relata (Cass. 24107/2016, nr. 19958/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©