Notifiche: con l’irreperibilità relativa serve il deposito dell’atto nella casa del comune
In caso di irreperibilità relativa il notificante è tenuto al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10356/24.
L’irreperibilità temporanea
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