Notifiche: il messo deve dare notizia dell'avvenuta "procedura" eseguita non al destinatario mediante raccomandata
Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto
Nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali il consegnatario, se non coincide con il destinatario, deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notifica dell'atto mediante lettera raccomandata. Questo il principio che emerge dall'ordinanza n. 6121/23 della Corte di cassazione.
Il caso e la norma applicata
I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una notifica eseguita in maniera irrituale dal Fisco e così hanno respinto il ricorso richiamando la normativa da applicare. L'articolo 60 del Dpr 600/1973, infatti, regola le modalità di notifica degli atti in materia tributaria e pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce infatti l'articolo 60, comma 1, lettera b) del Dpr 600/1973 che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto dell'avviso il messo deve consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notifica dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario, poi, deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notifica dell'atto o dell'avviso, mediante lettera raccomandata. Quest'ultima è dunque espressamente richiesta dalla legge. La disciplina si applica al caso di specie nel quale la consegna è avvenuta da parte del messo all'addetto della casa.