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Novità sulla regolamentazione europea per le Cartolarizzazioni di crediti deteriorati

Da quando è stato emanato nel dicembre 2017 il Regolamento UE 2017/2402 (c.d "Regolamento Cartolarizzazioni") ci si è subito resi conto che l'impianto proposto non fosse adeguato per le cartolarizzazioni con crediti deteriorati come asset class

di Corrado Angelelli*


Da quando è stato emanato nel dicembre 2017 il Regolamento UE 2017/2402 (c.d "Regolamento Cartolarizzazioni") ci si è subito resi conto che l'impianto proposto non fosse adeguato per le cartolarizzazioni con crediti deteriorati come asset class.

Parte delle problematiche sono state risolte grazie alle modifiche al Regolamento Cartolarizzazioni contenute nel Regolamento UE 2021/557, che ha introdotto, per la prima volta, la categoria di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, intese come le operazioni che presentano esposizioni classificate come "defaulting" ai sensi della normativa di settore in misura non inferiore al 90%.

Ci vogliamo qui soffermare su tre elementi di novità.

Come noto il Regolamento Cartolarizzazione, mutuando quanto già disposto dalla CRR, prevedeva che, ove l'interesse netto del 5% venisse detenuto secondo la modalità della "prima perdita", tale 5% dovesse essere calcolato sul "valore" delle esposizioni cartolarizzate, ovvero sul valore lordo del credito inteso come vantato complessivo. Ciò conduceva al paradosso per cui a fronte di un prezzo di acquisto inferiore al 5% della pretesa creditoria (cosa che può accadere per alcune operazioni su crediti chirografi o procedure fallimentari), l'interesse netto cui cedente o promotore avrebbero dovuto rimanere esposti era superiore all'investimento complessivo! Tale stortura rendeva di fatto applicabile, come unica modalità percorribile per cartolarizzazioni di crediti deteriorati, la detenzione dell'interesse netto in modo "verticale" (ciò detenendo il 5% di tutti le tranche della cartolarizzazione) ovvero la cosiddetta "random selection".

La novella legislativa prevede ora che l'obbligo di mantenimento dell'interesse economico rilevante del 5% debba essere calcolato sul valore netto dell'esposizione sottostante e non più il valore lordo considerando pertanto lo sconto sul prezzo di acquisto dei crediti deteriorati.

Un'ulteriore novità che ha introdotto la norma riguarda i soggetti che devono essere esposti alla cartolarizzazione mediante la detenzione dell'interesse economico netto. La possibilità che tale interesse potesse essere detenuto esclusivamente dal cedente, dal promotore o dal finanziatore originario non sembrava adeguata per operazioni in cui il cedente e il finanziatore originario sono sovente completamente estranei.

Considerando che la ragione della detenzione dell'interesse economico netto è quella di creare un allineamento di interessi tra investitori e altri soggetti coinvolti con l'operazione, è stata estesa la possibilità di detenere tale 5% al servicer dell'operazione di cartolaizzazione.

In tale ambito la norma precisa peraltro, al fine di escludere possibili elusioni, che ai fini del calcolo si tenga altresì conto "delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l'interesse economico netto rilevante effettivo". In altre parole l'impianto commissionale non può essere tale da escludere la effettiva esposizione al rischio connesso al portafoglio da parte del servicer.

Da ultimo la novella ha inserito una deroga rispetto all'obbligo in capo al cedente di cartolarizzare crediti originati sulla base di criteri solidi e ben definiti. Tale richiesta non sembra di alcuna utilità per le cartolarizzazioni deteriorate ed è quindi stata sostituita con la necessità di adottare regole solide per la selezione e la fissazione del prezzo di vendita delle esposizioni deteriorate.

Tali modifiche costituiscono senz'altro un tassello utile affinché la cartolarizzazione possa essere utilizzata con maggiore flessibilità anche sui crediti deteriorati che, in considerazione della situazione emergenziale cui ci troviamo, si attende vadano ad accrescersi in modo significativo.

* di Corrado Angelelli, Partner di Greenberg Traurig Santa Maria

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