Rassegne di Giurisprudenza

Nulla la clausola che riserva al datore di lavoro la possibilità di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Patto di non concorrenza - Recesso unilaterale del datore - In costanza di rapporto - Clausola - Nullità - Contrarietà a norme imperative - Sussiste.
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Il fatto che, il recesso del patto di non concorrenza avvenga in costanza di rapporto non rileva, poiché i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto, impedendo al lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo e comprimendo la sua libertà. Questa compressione, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non può avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1 settembre 2021, n. 23723

Patto di non concorrenza post-contrattuale - Recesso unilaterale del datore - In costanza di rapporto - Clausola - Nullità - Contrarietà a norme imperative - Sussiste.
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza post-contrattuale rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative laddove la compressione del futuro lavorativo del dipendente non può avvenire senza obbligo di un corrispettivo da parte del datore, che finirebbe con l'essere escluso ove a quest'ultimo fosse concesso di liberarsi ex post dal vincolo, a nulla rilevando che il recesso unilaterale dal patto avvenga in costanza di rapporto di lavoro laddove i rispettivi obblighi delle parti si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 giugno 2020, n. 10535

Lavoro subordinato - Patto di non concorrenza - Risoluzione - Arbitrio datoriale - Nullità - Condizioni previste dall'articolo 2125 c.c.
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti, la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'articolo 2125 c.c. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo di natura retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3

Estinzione del rapporto - Patto di non concorrenza - Decisione datoriale di non avvalersi del patto successiva all'estinzione del rapporto - Inammissibilità.
Al datore di lavoro non è consentito di manifestare la propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza in epoca successiva alla comunicazione di recesso. La clausola che preveda tale facoltà deve essere ritenuta nulla per contrarietà a norma imperativa di legge, in quanto finalizzata a eludere l'obbligo di corrispettività di cui all'articolo 2125 del Cc, in ragione del quale il lavoratore ha fondato la programmazione della sua attività per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2013, n. 212