Nulla la motivazione della Ctr se non presenta un contenuto "statico" e uno "dinamico"
Nel caso concreto i giudici di seconde cure avevano preso come motivazione il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in altra sentenza
Il giudice della commissione tributaria regionale non può motivare una sentenza richiamando esclusivamente il principio di diritto contenuto in altra sentenza della Cassazione. Questo perché viene a mancare ogni elemento che caratterizza la vicenda in modo del tutto illegittimo e a favore del contribuente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 1974/22.
Il doppio contenuto. In particolare, ricordano i Supremi giudici, il giudice di merito nella motivazione non può limitarsi a enunciare il proprio giudizio perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza alla situazione finale costituita dal giudizio che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa. Nel caso di specie la commissione tributaria regionale si è limitata a esprimere il principio di diritto ricavabile dalla motivazione di altra sentenza della Cassazione, in ordine al valore indiziario di documenti provenienti da terzi, al fine di determinare l'eventuale minor valore dell'area (si parla di Ici) rispetto a quello della delibera comunale. Il tutto però è stato fatto in modo del tutto astratto senza qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.
Conclusioni. Conclude la sentenza precisando che "nella sostanza, la Ctr ha enunciato una regola di giudizio in astratto e non ha dato contenuto dell'an e del quomodo della sua applicazione al caso sub specie, prescindendo da quest'ultimo e rendendo quindi oggettivamente incomprensibile il ragionamento attraverso il quale il principio che lo stesso giudice a quo si è dato sia divenuta la regola della fattispecie concreta controversa".