Rassegne di Giurisprudenza

Nulle le assunzioni senza concorso nelle società a partecipazione pubblica

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Società a partecipazione pubblica - Società in house - Assunzioni - Chiamata diretta - Esclusione - Concorso pubblico - Necessità - Nullità del contratto - Licenziamento del dipendente - Legittimità.
Il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, conv. in L. n. 133 del 2008 ha esteso alle società in house aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, relativamente al reclutamento del personale, l’obbligo di procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1,  c.c., per la parificazione di tali società o, comunque partecipate da enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni.  (La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di una dipendete della società in house del comune di Roma che gestisce il servizio di raccolta rifiuti assunta per chiamata diretta, senza alcuna procedura di selezione pubblica, così da ostare alla perseguibilità del rapporto, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità della lavoratrice medesima)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 27 gennaio 2022, n. 2538

 

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Ammissione all'impiego - Società a totale partecipazione pubblica - Reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 - Procedure concorsuali o selettive - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insanabile nullità i contratti a tempo determinato intercorsi tra alcuni lavoratori e l'ANAS, ha escluso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 23 luglio 2019, n. 19925

 

Assunzione - Collocamento al lavoro - Società partecipate - Gestione di servizio pubblico locale - Reclutamento del personale - Procedure ex art. 18 D.L. n. 112 del 2008 - Violazione - Conseguenze - Art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2016 - Portata innovativa - Esclusione - Fattispecie.
In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (Nella specie, la S.C., ritenuto nullo un contratto a termine privo dell'indicazione di ragioni specifiche, stipulato nella vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, ne ha escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato in quanto preclusa dal predetto articolo).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 14 febbraio 2018, n. 3621