TRIBUNALE DI FIRENZE, TERZA SEZIONE, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2024

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Il contratto di intermediazione finanziaria va inquadrato, […], nella figura del mandato, intesa in senso ampio, perché dà origine ad un rapporto continuativo di prestazioni di servizi erogati dall'intermediario; tale contratto, infatti, assume la fruizione di contratto-quadro, rispetto alle successive attività negoziali, in cui poi si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento, stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta. Ne consegue che il contratto-quadro non è soggetto soltanto ad un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche ad un contenuto minimo che rispetti la medesima forma, nei termini sopra descritti.

LA VICENDA PROCESSUALE

Tra il gennaio del 2011 e il dicembre del 2016, un correntista lamentava gravi perdite sul proprio conto, legate alle numerose operazioni finanziarie effettuate dalla Banca, sulla base di contratti per la prestazione di servizi di investimento ed accessori del 2007 e del 2014, non validamente sottoscritti e privi dell'indicazione della clausola di recesso.

Da ciò conseguiva la nullità degli ordini di compravendita azionaria e la responsabilità dell'Istituto di credito per la violazione delle disposizioni...

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