Rassegne di Giurisprudenza

Nullità di protezione e acquisto casa in costruzione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Contratto preliminare - Acquisto casa in costruzione - Rilascio di una fideiussione da parte del costruttore - Nullità di protezione - Art. 2 D. Lgs. n. 122/2005 - Comunicazione all'acquirente sia in sede arbitrale che giudiziale
L'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2015 prevede che nel momento della stipulazione di un contratto con la finalità di un trasferimento non immediato della proprietà su un immobile da costruire, il costruttore è obbligato, pena la nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse. La nullità di protezione, ossia il mancato versamento da parte del costruttore al promissario acquirente di una fideiussione, come previsto dall'art. 2 del Dlgs n. 122/2005, deve essere comunicata obbligatoriamente all'acquirente sia in sede arbitrale che giudiziaria.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 6 maggio 2022, n. 14405

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - In genere domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Abuso del diritto - Sussistenza
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2 del d.lgs. 122 del 2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 22 novembre 2019, n. 30555

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza del 12 dicembre 2014, n. 26242

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità negoziali - Rilievo di ufficio - Estensione alla rilevabilità di una possibile conversione del contratto nullo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento
I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza del 12 dicembre 2014, n. 26242