Nullità rilevabile d'ufficio per la donazione dispositiva di un bene altrui
Lo ricorda la Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 18420/2023
La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità rilevabile d'ufficio alla luce della complessiva disciplina dell'istituto ed, in particolare, dell'articolo 771 Cc. E' il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 28 giugno 2023 n. 18420.
I precedenti
Nello stesso senso la più recente giurisprudenza.
In termini, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 5 gennaio 2017, ...