La nomina del difensore d’ufficio va comunicata senza ritardo all’imputato, tanto più in caso di improvviso decesso dell’avvocato di fiducia. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 35841/2024 con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
La vicenda
Nella vicenda, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale della medesima città riconosceva all’imputato la fattispecie attenuata di cui all’articolo 648, comma 2, c.p. provvedendo, di conseguenza, alla riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto e confermando nel resto la penale responsabilità dello stesso in ordine ai contestati reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di ricettazione di generi di abbigliamento con marchi contraffatti (articolo 648 c.p.) e di detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti (articolo 474 c.p.). All’imputato veniva contestata anche la recidiva specifica e reiterata.
L’uomo ricorreva, pertanto, per cassazione, per il tramite del proprio difensore, deducendo nullità del giudizio di appello per nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio. Rilevava, infatti, che il decreto per il giudizio di appello, celebratosi con modalità cartolare, era stato notificato ex articolo 161, comma 4, c.p.p. al difensore di ufficio a seguito del decesso improvviso del difensore di fiducia che aveva redatto i motivi dell’atto di gravame. Tuttavia, non vi era prova, che il tribunale avesse comunicato all’imputato la nomina del predetto avvocato o che si fosse stabilito un contatto tra l’appellante e il nuovo avvocato, il che, a dire della difesa, “avrebbe impedito la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. ed avrebbe determinato la necessità che sia il decreto di nomina del difensore di ufficio, sia li decreto di citazione per il giudizio avrebbero dovuto essere notificati ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p.”.
La decisione
Per la S.C., il motivo è fondato e assorbente. Non risulta dagli atti, rilevano infatti i giudici, che “all’imputato sia stato comunicato - o che lo stesso abbia altrimenti saputo - dell’intervenuto decesso del proprio originario difensore”. Inoltre “non risulta che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. att. c.p.p. che dispone che li nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia o che l’imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d’ufficio nominatogli”.
A ciò si aggiunge, rilevano ancora dal Palazzaccio, che «In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, c.p.p., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare li mutamento del luogo dichiarato o eletto».
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

