Famiglia

Nuova convivenza? Dubbi sulla revoca dell’assegno

La prima sezione prende le distanze dall’automatismo in base al quale con la nuova famiglia di fatto si perde il diritto all’assegno e rinvia alle Sezioni unite

di Patrizia Maciocchi

Al vaglio delle Sezioni unite l’automatismo in virtù del quale con l’instaurarsi di una nuova stabile convivenza l’ex coniuge, più debole economicamente, perde il diritto all’assegno di divorzio.

Un orientamento che sembrava ormai consolidato, per nulla condiviso dai giudici della prima sezione civile, che chiedono al Supremo consesso di rivederlo. Ad avviso della sezione remittente, infatti, la convivenza more uxorio con un nuovo partner non basta di per sé a far scattare il principio ormai noto come «salva mariti». Il giudice dovrebbe valutare caso per caso il contributo dato al patrimonio familiare nel corso del matrimonio e all’altro coniuge. Un passo da fare nel rispetto della funzione compensativa dell’assegno divorzile, sopravvissuta alla sentenza delle Sezioni unite che ha archiviato il tenore di vita. L’assegno potrebbe semmai essere rivisto in base al nuovo contesto sociale di riferimento.

L’ordinanza interlocutoria (n.28995) prende le mosse dal ricorso, analizzato dalla prima sezione, con il quale la ex moglie chiedeva di conservare l’assegno malgrado una nuova famiglia e un figlio avuto dal suo compagno. Richiesta giustificata dalla sua storia matrimoniale. La ricorrente aveva rinunciato al ruolo di manager in un’ importante industria. Opportunità lavorative ormai perse, e il suo partner era un operaio con uno stipendio di mille euro al mese.

La Cassazione sottolinea che il problema non è risolto dalla legge Cirinnà sulle unioni civili, tra persone dello stesso sesso e famiglie di fatto (76/2016). La norma riconosce, nel caso in cui il rapporto finisca, il diritto agli alimenti (articolo 433 del Codice civile) per il coniuge economicamente più debole, che non sia in grado di mantenersi, per un periodo tarato sulla durata della convivenza. Una finalità nettamente assistenziale che lascia aperta la diversa questione degli interessi rilevanti in tema di assegno divorzile nel caso di una nuova stabile convivenza.

I giudici del rinvio ricordano che l’orientamento, oggi messo in discussione, si è affermato in nome dell’autoresponsabilità nelle scelte. Chi crea una nuova famiglia deve sapere che perde il diritto al mantenimento da parte dell’ex, in modo irreversibile: anche se la storia finisce. I giudici chiedono di declinare il principio di autoresponsabilità in modo differente e più aderente al caso concreto. E questo andrebbe fatto conciliando «la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni, in quanto entrambi, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona».

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