Civile

"Nuova" proroga del termine di sospensione dei pignoramenti e delle riscossioni, il punto sulla normativa

I versamenti oggetto di sospensione dovrenno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

di Marcella de Trizio, Massimiliano Arlati*


Preannunciata da un comunicato del Governo nei giorni scorsi, a cinque giorni dalla scadenza della sospensione in corso, è stata ufficializzata la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pignoramenti e delle riscossioni.

Il provvedimento, contenuto nel decreto legge del 20 ottobre 2020 n. 129, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 ottobre 2020 n. 260, é entrato in vigore lo scorso 21 ottobre e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il provvedimento é stato dichiaratamente emanato al fine di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale e ha tutta l'aria di essere stato emanato con una logica "a pioggia" utilizzata dal governo in occasione dell'emergenza COVID, senza alcun riguardo a situazioni settoriali o realtà geografiche.

La proroga in questione è la terza in otto mesi.
Invero il decreto cura Italia aveva previsto la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio. Detto termine è stato oggetto di successive proroghe, la prima contenuta nel decreto rilancio che spostava il termine finale dal 31 maggio al 31 agosto, la seconda sino al 15 ottobre e, in ultimo, la norma di più recente approvazione ha previsto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020.

Stessa sorte ha seguito la proroga dei pignoramenti, previsti, in prima battuta, sino al 31 agosto 2020, successivamente sino al 15 ottobre 2020 e successivamente sino al 31 dicembre 2020.

Si evidenzia come la proroga dei termini in questione non ricomprende gli operatori privati, con riferimento ai quali i datori di lavoro dovranno continuare ad operare le trattenute per quei pignoramenti e i relativi crediti potranno continuare ad essere oggetto di riscossione.

Nulla cambia, infatti, sotto il profilo della disciplina applicabile. Le proroghe continuano ad interessare sia le riscossioni delle entrate tributarie e non tributarie che i pignoramenti, rispettivamente contenute nell'art. 68 del decreto cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) e nell'art. 152 c. 1 del decreto rilancio (decreto legge 19.5.2020 n. 34).

Quanto alle riscossioni, tra i crediti continuano a rientrare le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini IRPEF, IRAP e IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, e l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps (art. 29 e 30 DL 78/2010), gli accertamenti esecutivi; gli accertamenti esecutivi doganali; le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; gli accertamenti esecutivi degli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La novella legislativa, introducendo il comma 4 bis all'art. 68, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, ha previsto che sono prorogati di dodici mesi il termine (art. 19 dlgs112/1999) per la perdita del diritto al discarico in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento e i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede per specifici crediti la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Quanto ai pignoramenti, si conferma la sospensione degli accantonamenti:

- derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo (art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997) e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 77/2020), anche i soggetti indicati dal comma 5, lettera b) dell'art. 52, che ricomprendono specifici operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE.

- aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate.

Come può agevolmente evincersi dalle previsioni sopra riportate, il provvedimento, concepito sul presupposto delle "straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza", si muove sul solco di quelle misure emanate di default e non è ancora correlato al novero di agevolazioni finalizzate alla ripresa.

Il DL 129/2020 si limita, infatti, a prorogare provvedimenti emanati in un contesto socio-economico di crisi conseguente ad un blocco totale delle attività economiche, senza quindi ancora prefiggersi di gestire le numerose differenze presenti nella della fase di ripresa – quantomeno economica – verso cui alcune aziende si stanno in realtà già muovendo, o verso cui potrebbero muoversi.

In questa ottica quindi deve ricondursi il mancato riferimento – in termini di aiuto - a quei settori o a quelle aree geografiche maggiormente colpiti dall'emergenza e per cui la ripresa è risultata più difficile (si pensi ai pubblici esercizi, alle attività di ristorazione, al cinema o al turismo) e che continueranno ad essere fortemente penalizzati dal protrarsi dello stato di emergenza. Né il provvedimento contempla misure atte a scoraggiare o a penalizzare quegli operatori che, invece, pur avendo tratto profitto dall'emergenza (uno per tutti il settore farmaceutico) hanno continuato a beneficiare di aiuti e facilitazioni.

È quindi ancora presto durante la lettura attendersi elementi costitutivi della fase di ripresa che non potrà prescindere da un vero e proprio "sistema normativo" che, pur tenendo conto di come le specifiche aree geografiche ed i singoli settori hanno reagito all'emergenza, impronti le regole al rigore, indirizzando gli aiuti e le agevolazioni a situazioni specificamente individuate.

Auspicare ad una simile costruzione è d'obbligo: diversamente gli aiuti non solo perderanno qualsivoglia efficacia reale nelle situazioni di bisogno, ma contribuiranno ad interferire con i principali indicatori negativi che oggi a livello internazionale caratterizzano l'Italia.

Non possono, infatti, non venire a mente il debito pubblico, la bassa competitività, il deficit nominale di bilancio, che in un passato non molto lontano ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea; aspetto questo che non deve lasciare improvvidi nella proposizione di aiuti che - fini a se stessi – verrebbero facilmente in contrasto con le regolamentazioni europee.

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*ArlatiGhislandi Roma

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