Penale

Nuova tenuità del fatto applicabile in Cassazione

Estensione della causa di non punibilità per le cause in corso al 30 dicembre. Possibile dedurre o rilevare d’ufficio la questione anche in sede di legittimità

di Giovanbattista Tona

Può essere applicato ai processi in corso anche nel terzo grado di giudizio il “nuovo” articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dalla riforma Cartabia (articolo 1 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 150 del 2022) ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022; non rileva che i giudizi di merito si siano svolti prima di quella data. È questo infatti il principio affermato dalle prime pronunce della Corte di cassazione sull’applicabilità della nuova versione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 6 febbraio 2023).

La sentenza 9466 del 7 marzo scorso, in particolare, espressamente apre le porte del giudizio di legittimità alla formulazione più favorevole dell’articolo 131-bis, che amplia notevolmente le ipotesi in cui il giudice può assolvere l’imputato se il fatto previsto come reato risulta in concreto di particolare tenuità. La riforma di questa causa di non punibilità, prima limitata ai reati puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni, l’ha infatti resa ora applicabile a tutti i reati per i quali la pena minima non sia superiore a due anni, a prescindere dalla pena massima prevista. In più ha stabilito che la positiva condotta susseguente al reato dell’imputato, prima del tutto irrilevante ai fini della concessione di questo beneficio, ora deve essere specificamente presa in considerazione.

L’articolo 131-bis nella sua precedente formulazione era stato introdotto dal decreto legislativo 28 del 2015 e costituiva un istituto del tutto nuovo. La Cassazione lo considerò di natura sostanziale; le Sezioni Unite, con la sentenza 13681 del 2016, affermarono che lo scopo primario della norma era «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena». La non punibilità per tenuità del fatto doveva quindi applicarsi anche ai fatti commessi prima del 2015, perché contenente una disciplina più favorevole all’imputato. Così, la questione era stata ritenuta deducibile e rilevabile d’ufficio in Cassazione, anche nel caso di ricorso inammissibile.

Sulla scia di questo precedente, dinanzi all’intervento della riforma che ha reso possibile dichiarare non punibili anche fatti per i quali operava la preclusione derivante dalla pena massima, la Cassazione ha affermato che, se la richiesta di applicare la disposizione più favorevole non era stata avanzata nel giudizio di appello o nel ricorso contro la sentenza di appello perché la nuova disposizione non era ancora entrata in vigore, la questione è deducibile e rilevabile d’ufficio anche dinanzi al giudice di legittimità, che, se ne riconosce i presupposti, può dichiararla d’ufficio, annullando senza rinvio la decisione impugnata.

Il tema, però, deve essere stato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e nella sentenza del giudice d’appello deve esserci qualche elemento al quale possa essere agganciata la valutazione. Per questo il difensore che propone il ricorso per Cassazione deve allegare alcuni dati che consentano l’applicazione della causa di non punibilità e non limitarsi a invocare le condizioni di astratta operatività dell’istituto.

Con altra sentenza del 7 marzo, la 9465, la Cassazione ha precisato gli obblighi di motivazione del giudice di merito, con riguardo a una situazione inversa: il difensore aveva formulato uno specifico motivo chiedendo l’applicazione dell’articolo 131-bis e la sentenza si era limitata a evidenziare in maniera apodittica la gravità dei fatti senza agganciare questa valutazione a elementi precisi e in presenza di dati compatibili con la tenuità. Si trattava, in particolare, di una condotta di lesioni volontarie in cui la prognosi della malattia era pari solo a tre giorni; per questo era stata comminata la pena nel minimo edittale. In questo caso, scrive la Cassazione, la motivazione sulla causa di non punibilità è sostanzialmente mancante. I giudici hanno quindi annullato con rinvio la decisione, disponendo nuovo giudizio per valutare la sussistenza di presupposti richiamati dall’articolo 131-bis. Che andrà applicato nella nuova formulazione.

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