Obbligazioni, non costuisce novazione la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione
L'istituto è caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche
La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere la originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla Sezione II della Cassazione con la sentenza 14 settembre 2022 n. 27028.
I precedenti
Conforme, la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche; elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le pareti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione, Cassazione, sentenza 20 marzo 2007, n. 6550, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 1409, con nota di Gelli, R., Successione di contratti tra simulazione e novazione.
Caratteristiche novazione
Sempre nel senso che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'articolo 1230 Cc, non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'articolo 1231 Cc e deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato, Cassazione, sentenze 29 ottobre 2018, n. 27390, che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso costituissero indici della novazione del rapporto di lavoro il mutamento di sede, la creazione di una struttura autonoma o ancora le modifiche relative all'ammontare della retribuzione, trattandosi di elementi accessori del rapporto obbligatorio, nonché 16 giugno 2005, n. 12962, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato novazione mediante estinzione del precedente rapporto agrario e creazione di uno nuovo, in relazione all'accordo con cui le parti erano addivenute «a un pacifico regolamento delle pendenze esistenti», mantenendo ferma la causa e l'oggetto del contratto di affitto di fondo rustico.
Analogamente, per l'affermazione che deve escludersi che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione e che l'esistenza degli specifici elementi che caratterizzano la novazione oggettiva deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli art. 1230, commi 1 e 2 e 1231 Cc, e se risulta congruamente motivato, Cassazione, sentenza 17 agosto 2004, n. 16038.
Le esclusioni
In applicazione dei riferiti principi si è precisato, altresì, in sede di legittimità:
- correttamente il giudice del merito ritiene che la sola variazione di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della stessa, Cassazione, sentenza 9 marzo 2010, n. 5665;
- qualora le parti costituiscano un nuovo rapporto di lavoro, facendo salvi i diritti derivanti al lavoratore da un precedente licenziamento, deve essere cassata la sentenza di merito che ritenga che la stipula del nuovo contratto di lavoro, a tempo parziale, abbia del tutto novato il precedente rapporto a tempo pieno, ed abbia perciò rigettato la domanda reintegratoria del lavoratore, Cassazione, sentenza 26 febbraio 2009, n. 4670;
- deve escludersi che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro, Cassazione, sentenza 11 ottobre 2012, n. 17328;
- deve essere confermata la sentenza del giudice del merito nella parte in cui esclude la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinuncia al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16,7 mld. di lire, Cassazione, sentenza 6 luglio 2010, n. 15980;
- deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ritenga che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, senza verificare la sussistenza di specifichi elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro, Cassazione, sentenza 7 gennaio 2016, n. 78, in Notiziario giurisprudenza lav., 2016, p. 128.
Sostanzialmente conforme, sulla prima parte della massima in rassegna, in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, Cassazione, ordinanza 13 marzo 2019, n. 7194.