Civile

Obbligazioni, la ripetizione dell'indebito con interessi anche con atti stragiudiziali

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Indebito - Ripetizione - Domanda ex articolo 2033 c.c. - Atti stragiudiziali - Costituzione in mora - Interessi - Decorso
Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'articolo 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 c.c.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 giugno 2019 n. 15895

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito oggettivo - Espressione "domanda" di cui all'articolo 2033 c.c. - Interpretazione - Valore di atto di costituzione in mora - Fondamento.
In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'articolo 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'articolo 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex articolo 1148 c.c.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 novembre 2015 n. 22852

Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Ripetizione di indebito oggettivo - Espressione "domanda" ex articolo 2033 cod. civ. - Interpretazione - Valore di atto di costituzione in mora - Conseguenze
In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'articolo 2033 cod. civ. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'articolo1219 cod. civ., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex articolo 1148 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di obbligazioni periodiche, ove si deduca con la richiesta extragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente corrisposte anche la corretta interpretazione del titolo costitutivo dell'obbligazione, contestando l'unica "causa solvendi" a cui tutti i pagamenti si riferiscono, gli interessi, nonché l'ulteriore risarcimento ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla data dell'istanza stessa quanto agli importi già versati, mentre, quanto ai ratei non ancora scaduti, spettano dal giorno di scadenza di ciascuna rata, senza necessità di una ulteriore specifica richiesta di rimborso, che resta utile per ottenere la condanna alla restituzione delle somme successivamente versate (se non compresa nell'originaria istanza) ma non è necessaria per la decorrenza degli accessori legali. (Fattispecie relativa a indebito previdenziale in ordine alla domanda di restituzione delle differenze dei contributi mensili per assegni familiari versati ai soci lavoratori di una cooperativa).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 1 aprile 2011, n. 7586

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