Rassegne di Giurisprudenza

Obblighi informativi dell'istituto di credito e liberazione del fideiussore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Fideiussione bancaria - Obbligazione futura - Liberazione - Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - Ulteriori finanziamenti - Obbligo di informare il fideiussore - Limiti.
La mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non può configurare una violazione contrattuale liberatoria ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale debba presumersi comune anche al fideiussore in presenza di circostanze che possano giustificare tale presunzione (come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale sia socio, ovvero sia coniuge o familiare convivente). Tale valutazione comporta apprezzamento di fatto da ritenersi riservato al giudice del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità, senza alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale.
•Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 7 gennaio 2021 n. 54

Contratti singoli - Contratti tipici - Fideiussione - Estinzione della fideiussione - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura - Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura - Fideiussione bancaria - Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - Concessione di ulteriori finanziamenti da parte della banca - Obbligo d'informare il fideiussore e di chiederne la preventiva autorizzazione - Inadempimento - Violazione della buona fede contrattuale - Limiti - Conoscenza delle difficoltà economiche del debitore da parte del fideiussore - Fattispecie - Amministratore di società.
La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 febbraio 2006 n. 3761

Fidejussione - Limiti - In genere - Obbligazione del fideiussore - Carattere accessorio - Determinazione in riferimento all'obbligazione principale - Ammissibilità - Aggravamento dell'obbligazione - Autorizzazione del fideiussore.
Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 5 giugno 2001 n. 7587