Obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e gli architetti che non possono iscriversi all'INARCASSA
Professionisti - Ingegneri e architetti - Inarcassa - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussiste.
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione...
Il silenzio dell’imputato non è di per sé una prova di colpevolezza ma espressione del diritto di difesa
a cura della Redazione Diritto
Reato di rifiuto agli accertamenti sanitari: è sufficiente ritenere che il conducente sia sotto effetto di stupefacenti
a cura della Redazione Diritto
L’affidamento esclusivo deroga a quello condiviso solo per perseguire l’interesse del minore
a cura della Redazione Diritto





