Responsabilità

Obbligo di polizze per danni medici, non convince il bonus/malus

Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sulla bozza di regolamento

di Maurizio Hazan

Fa un pit-stop la riforma delle coperture obbligatorie dei rischi Rc (in forma assicurativa o in autoritenzione) per le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie. Lo schema di regolamento, predisposto dal ministero per lo Sviluppo economico per attuare la legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria (legge “Gelli”), è stato infatti provvisoriamente fermato dal Consiglio di Stato che – con il provvedimento 947/2022 – ha sospeso il proprio parere consultivo sul testo per chiedere al ministero integrazioni documentali e, soprattutto, chiarimenti sulle osservazioni critiche mosse da alcuni stakeholders, e in particolare dall’Ania. A non convincere è soprattutto l’introduzione del sistema bonus/malus nelle assicurazioni sanitarie.

Il percorso
Lo schema di regolamento – che lo stesso Consiglio di Stato definisce «provvedimento di notevole rilievo», perché necessario a realizzare gli obiettivi di tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle cure dei cittadini della legge 24/2017 – arriva all’esito di un travagliato e lungo percorso, concluso con l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 9 febbraio 2022, dopo varie revisioni dei testi.
Un’ intesa che è sembrata un definitivo passo in avanti verso l’attesa pubblicazione del decreto ministeriale, sia pur con cinque anni di ritardo rispetto al termine inizialmente stabilito. In realtà, l’approssimarsi della conclusione dei lavori ha portato alcuni stakeholder a chiedere ritocchi.

Meccanismo da chiarire
È sul bonus/malus che si sono focalizzate le principali richieste di chiarimento del Consiglio di Stato.
Si tratta di un meccanismo (che determina l’incremento o il decremento del premio di rinnovo in base al numero di sinistri), che ha una ragion d’essere nell’assicurazione obbligatoria della Rc auto – a cui lo schema di decreto si è in parte ispirato –, perché punta a calmierare i premi e a incentivare i comportamenti virtuosi degli assicurati. Ma questo sistema non sembra esportabile nel campo della responsabilità sanitaria, in cui molte polizze sono poliennali e, soprattutto, i sinistri (gestiti in regime claims made) potrebbero non riflettere affatto la maggior o minor pericolosità dell’assicurato nell’ultimo anno, potendosi invece riferire a eventi nel tempo assai più risalenti.
Una scelta oculata potrebbe esser quella di tornare alla versione precedente dello schema, che non contemplava il bonus/malus (né la disciplina regolamentare del recesso dell’impresa assicurativa, oggetto di critiche perché formulata in termini tanto rigidi da sostanzialmente escluderlo).

Gli altri fronti
Tra i «punti di dissenso» citati dal Consiglio di Stato c’è anche la disciplina delle analoghe misure e degli accantonamenti delle risorse destinate ai fondi rischi e riserva sinistri. Disposizioni accolte, da un lato, dal comparto assicurativo come eccessivamente lasche e tali da creare troppe disparità con il regime di solvibilità imposto alle imprese di assicurazioni (con pregiudizio delle ragioni di tutela dei terzi danneggiati). D’altro canto, le strutture sanitarie hanno ritenuto che le nuove regole di accantonamento, in un contesto in cui le risorse disponibili rimangono scarse, siano penalizzanti e difficilmente sostenibili. Il Consiglio suggerisce di introdurre una disposizione che imponga verifiche periodiche sull’effettiva efficacia dell’azione integrata di copertura assicurativa e copertura diretta da parte delle strutture.
Quanto alla disciplina del contratto, vi è chi ha sostenuto che alcune previsioni possano, anziché favorire, disincentivare una miglior partecipazione delle compagnie al mercato, perché tali da complicare la già difficile gestione di un settore alla ricerca di un precario equilibrio tecnico. In particolare, si teme che l’entrata in vigore dell’azione diretta, con la correlata regola dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali (di fonte comunque primaria, articolo 12 legge 24/2017), possa aumentare il carico di un contenzioso già fin troppo sviluppato. E si è criticata la limitata specificazione in sede attuativa delle eccezioni opponibili: in realtà il ministero ha seguito un’impostazione ben più aperta, a favore del comparto assicurativo, rispetto a quella prevista dal legislatore per la Rc auto.

LA SITUAZIONE
La riforma
La legge 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017, contiene la riforma della responsabilità sanitaria. Tra l’altro ha previsto, all’articolo 10, per le strutture sanitarie pubbliche e private e per i professionisti della sanità, l’obbligo di dotarsi di una copertura (assicurativa o, per le strutture, anche in forma di assunzione diretta del rischio) per la responsabilità civile.

L’attuazione
L’articolo 10 della legge 24/2017 ha previsto che l’obbligo di copertura per la responsabilità sanitaria fosse attuato da un decreto del ministero dello Sviluppo economico, che avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, ma è ancora in gestazione.

Il decreto
Dopo un lungo dibattito istituzionale e varie riscritture, è stata raggiunta un’intesa sullo schema del decreto ministeriale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 febbraio 2022. Il testo è stato quindi inviato al Consiglio di Stato in sede consultiva, che ha però sospeso il parere chiedendo allo Sviluppo economico alcuni chiarimenti.

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