Obbligo di riallaccio all’impianto comune se non si produce la perizia
Occorre una perizia tecnica sull’assenza di danniper gli altri condomini
L’articolo 1118 ultimo comma del Codice civile stabilisce che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrereal pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Il condomino può dunque distaccarsi a prescindere dal consenso dell’assemblea ma è tenuto a dimostrare a quest’ultima che il distacco sia legittimo, mediante la produzione di una perizia (che confermi l’assenza di notevoli squilibri per l’impianto e di incrementi di spesa per gli altri condòmini). Solo in quest’ultimo caso potrebbe, tra l’altro, essere esonerato dalle spese per i consumi volontari. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza 17980/2022 del Tribunale di Roma, che ha condannato un condomino distaccatosi a provvedere a sue spese al riallaccio, consentendo all’impresa incaricata dal condominio di installare nuovamente le termovalvole e i contabilizzatori nel suo appartamento.
A rivolgersi ai giudici il condominio che con più delibere assembleari aveva deciso di restaurare l’impianto di riscaldamento centralizzato, nonchè di installare le valvole termostatiche e i contabilizzatori previsti per legge. Solo il condomino convenuto si era rifiutato di far entrare nel suo appartamento la ditta deputata a occuparsi del riallaccio.
In questo contesto – anche se l’appartamento era stato venduto - l’acquirente non poteva opporsi alle delibere condominiali, precisano i giudici. Per il Tribunale di Roma, la legge 220/2012 ha modificato l’originaria formulazione dell’articolo 1118 del Codice civile, introducendo il quarto comma, che consente al condomino di distaccarsi a condizione che tale intervento non comporti notevoli squilibridi funzionamento dell’impianto o un aumento della spesa per gli altri condòmini. Senonché – non solo sotto il profilo processuale, ma anche nei confronti dell’assemblea – l’onere probatorio circa la legittimità del distacco grava sul condomino che vuole distaccarsi, a norma dell’articolo 2697 del Codice civile e deve essere assolto mediante apposita documentazione tecnica.
Solo nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia esplicitamente autorizzato il distacco dall’impianto comune (Cassazione 22285/2016) vi è l’esonero di chi si distacchi di dimostrare che l’operazione non comporti notevoli squilibrie incrementi di spesa. Meglio, quindi, produrre comunque la documentazione per evitare di trovarsi costretti a doversi riallacciare coattivamente come nel caso in esame.