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Obbligo vaccinale anti Covid-19: per la Corte Europea non viola i diritti dell'uomo

CEDU: no all'adozione di misure provvisorie, i ricorrenti non sono esposti a nessun "rischio reale di danno irreparabile"

di Sarah Barutti, Eleonora Peluso*

Il 24 agosto 2021, con la decisione n. 41950 (Abgrall et 671 autres c. France), la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è espressa, per la prima volta, sul tema dell'obbligo vaccinale anti Covid-19 imposto dalla Francia ad alcune categorie di dipendenti e funzionari pubblici.

Nello specifico, la legge francese n. 2021-1040 del 5 agosto 2021 relativa alla gestione della crisi sanitaria dispone che entro il 15 settembre 2021 determinate categorie di dipendenti e funzionari pubblici sono obbligate a vaccinarsi, pena la sospensione dell'esercizio della professione e della retribuzione.

In particolare, la lista delle professioni per cui è richiesto l'obbligo vaccinale da parte di chi le esercita è illustrata all'articolo 12 della suddetta legge.

Nella presente lista rientrano, tra gli altri, anche i vigili del fuoco. Sono stati proprio 672 di questi ad investire, il 19 agosto 2021, la Corte Europea dei diritti dell'uomo per richiedere l'adozione di misure provvisorie, in applicazione dell'art. 39 del Regolamento CEDU.

Le misure provvisorie sono provvedimenti di emergenza che, secondo la prassi consolidata della Corte, si applicano solo nel caso in cui i ricorrenti sarebbero altrimenti esposti a un rischio reale di danno irreparabile.

I ricorrenti hanno chiesto l'adozione di tali misure al fine di sospendere, in via principale, l'obbligo vaccinale previsto dalla sopracitata legge francese e, in via subordinata, le disposizioni che prevedono, per le persone che non hanno soddisfatto l'obbligo vaccinale, il divieto di esercitare la loro attività e l'interruzione del pagamento della retribuzione.

Secondo i ricorrenti, infatti, l'imposizione per legge dell'obbligo vaccinale si poneva in contrasto con le disposizioni della CEDU, in particolare con quelle che sanciscono il diritto alla vita (art. 2) e il diritto alla vita privata e familiare (art. 8) e, per tale motivo, era necessaria l'applicazione di misure urgenti volte ad evitare possibili lesioni a diritti fondamentali dei cittadini francesi.

La Corte Europea, però, senza pronunciarsi sul merito, ha respinto la richiesta a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 39 del Regolamento CEDU.

Secondo la Corte, infatti, nel caso di specie, i ricorrenti non erano esposti a "un rischio reale di danno irreparabile" e, quindi, l'applicazione di misure provvisorie non era da considerarsi necessaria.

La Corte si è pronunciata a mezzo di Camera composta da sette giudici, e non in composizione di giudice unico, circostanza piuttosto rara quando l'oggetto dell'istanza rivolta alla Corte è l'applicazione di misure restrittive.

Ciò sta ad indicare l'importanza di tale decisione, che risulta essere la prima in materia di obbligo vaccinale anti Covid-19.

Infine, la Corte ha ricordato che le pronunce riguardanti le misure provvisorie di cui all'art. 39 del Regolamento CEDU non pregiudicano le sue successive decisioni sull'ammissibilità o sul merito della causa in questione. Questa decisione, quindi, non equivale a una pronuncia favorevole all'obbligo vaccinale sancito dalla legge francese da parte della Corte. Le autorità francesi, tuttavia, hanno ragione di essere ottimiste.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, infatti, con una sentenza dell'8 aprile 2021 si è pronunciata sulla legittimità di una legge della Repubblica Ceca che impone l'obbligo vaccinale per i bambini contro alcune malattie infettive, dichiarando che tale normativa non costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU.

La decisione esaminata in questo articolo, se pur limitata ad una legge dello stato francese, ha un forte impatto per gli Stati membri, compresa l'Italia, dove già da aprile, con il D.L. n. 44 convertito in L.76/2021 è stato disposto l'obbligo vaccinale per coloro che svolgono attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali e potrebbe avere delle ricadute anche sulla discussione in corso a livello parlamentare relativa all'estensione dell'obbligo vaccinale anche ad altri settori.

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* A cura di Sarah Barutti ed Eleonora Peluso, Labour Alliance, Studio legale de Berardinis Mozzi - Studio CastaldiPartners

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