Rassegne di Giurisprudenza

Obbligo di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di finanziamento da parte dell'intermediario finanziario

a cura della Redazione Diritto

Contratto di intermediazione finanziaria - Adeguatezza operazioni finanziarie - Profilo di rischio del cliente - Valutazioni - Inadempimento obblighi informativi dell'intermediario - Nessuna esclusione
L'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di finanziamento nel caso in cui l'investitore del contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio. L'esperienza dell'investitore e la sua buona conoscenza del mercato finanziario non esonera l'intermediario dagli obblighi informativi. Le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 2006

Contratti di borsa - In genere contratti di borsa - In genere - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Profilo dell'elevata propensione al rischio dell'investitore - Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento - Esclusione - Fattispecie
In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi ritenendo che l'investitore, possedendo una buona conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere l'operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 4 aprile 2018, n. 8333

Borsa – In genere - Investimento mobiliare - Operazioni non adeguate - Obbligo della banca di non procedervi - Accertamento - Limiti - Precedenti investimenti in titoli a rischio - Irrilevanza - Fondamento
In tema di servizi di investimento, al fine di escludere la sussistenza dell'obbligo della banca a non procedere all'esecuzione dell'ordine di acquisto di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522, non è sufficiente la circostanza che, in epoca prossima all'operazione in questione, il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 19 gennaio 2016, n. 816

Contratti di borsa - In genere - Borsa - Prospetto informativo - Sollecitazione all'investimento - Servizi di investimento - Nozioni - "Grey market"
In tema di intermediazione mobiliare, la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 cod. civ., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. grey market, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 19 ottobre 2012, n.18039

Contratti di borsa - In genere - Contratti di borsa - Giudizio di risarcimento del danno - Rifiuto dell'investitore di fornire informazioni - Esonero dell'intermediario dal valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento - Esclusione - Contenuto dell'obbligo dell'intermediario.
In tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 19 ottobre 2012, n.18039