Oblazione, se la somma è sbagliata il rimedio è la ripetizione dell’indebito
La Cassazione, sentenza n. 2687/2026, ha chiarito che non è ammessa l’impugnazione della sentenza o il ricorso ad altri istituti processuali penali
In caso di oblazione, il rimedio giuridico per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, per via di un errore del giudice nella quantificazione, è la richiesta di ripetizione dell’indebito, e non l’incidente di esecuzione. Lo ha chiarito la Terza Sezione penale, sentenza n. 2687/2026.
L’indagato aveva sostenuto l’abnormità del provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto contro l’ordinanza di pagamento di 484,00 euro in eccesso rispetto al limite legale.
La Cassazione ricorda che la categoria dell’abnormità “è sussidiaria e residuale e quindi deve essere intesa restrittivamente onde non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione”.
Inoltre, spiega la Corte, l’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.
Per cui, una volta determinato l’importo da versare, in accoglimento di una richiesta dell’imputato (nella specie proposta con opposizione a decreto penale), “quest’ultimo, senza dedurre l’esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere - stante l’irrevocabile del negozio processuale posto in essere - una riduzione dell’importo stabilito, ma, esclusivamente, la revoca dell’ordinanza ammissiva fino all’avvenuto pagamento”.
Infatti, tenuto conto della «trasformazione» dell’illecito penale in illecito amministrativo (il pagamento degrada il reato in semplice torto amministrativo), il “rimedio giuridico per ottenere la restituzione della somma erroneamente calcolata e versata in eccesso, consiste in una richiesta di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) che va inoltrata all’ente che ha ricevuto il pagamento”.
Il rimedio non è quindi l’impugnazione della sentenza o il ricorso ad altri istituti processuali penali “bensì l’inoltro di una domanda amministrativa di rimborso che attesti l’errore di calcolo. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, il rimedio successivo sarebbe costituito dall’azione civile di ripetizione di indebito innanzi al giudice ordinario”.
In ogni caso, una volta intervenuto il pagamento, il ricorso del merito da parte dell’imputato contro una sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione è inammissibile.







