Occultamento scritture contabili, gli indizi vanno sorretti da adeguata motivazione
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21275 depositata oggi
La responsabilità per reati fiscali - occultamento delle scritture contabili per fini di evasione - può ben essere dimostrata attraverso prove indiziarie, come il rinvenimento di fatture presso terzi, sempre che però sia sostenuta da adeguata motivazione. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21275 depositata oggi, con la quale ha accolto parzialmente il ricorso di un uomo contro la condanna disposta dalla Corte di appello di Torino.
L’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di occultamento della documentazione contabile della propria impresa individuale, con la finalità di non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari, avendo nascosto tre fatture emesse nei confronti di una Spa.
La contestazione, osserva la Cassazione, risulta, dunque, relativa a una condotta commissiva di occultamento. Il giudice di secondo grado ha ritenuto provata la responsabilità affermando che “la volontaria omissione di fatture di rilevante importo dimostra una condotta dolosamente finalizzata all’evasione fiscale, come previsto dall’art. 10 del Dlgs 74/2000”. Per la Cassazione, tuttavia, la motivazione è inidonea a dare risposta alle censure relative alla “mancanza di prova in ordine alla istituzione della documentazione di cui era stato contestato l’occultamento ed anche di tale ultima condotta”.
“Benché, infatti – si legge nella sentenza -, la prova di una tale condotta possa essere fornita anche attraverso elementi indiziari, costituiti, ad esempio, dal rinvenimento di un esemplare di una fattura presso un terzo (che può far desumere il mancato rinvenimento presso l’emittente dalla sua distruzione od occultamento), la Corte d’appello, a fronte della specifica contestazione nella imputazione di una condotta di occultamento relativa a tre determinate fatture, nulla ha indicato né in ordine alla condotta, né a proposito degli elementi di prova da cui desumere l’emissione di tali fatture, ossia la loro esistenza, e il loro successivo occultamento”. Ha invece fatto riferimento a rapporti “tra altri soggetti e relativi ad altre fatture, senza spiegare come da tali rapporti e da tali fatture si possa desumere la prova della emissione di quelle di cui all’imputazione e del loro successivo occultamento a fine di evasione”.
Ne deriva, conclude la Suprema corte, l’insufficienza della motivazione in ordine alla prova delle contestate condotte di occultamento. La decisone è stata così rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello.