Comunitario e Internazionale

OECD Pillar 1 - Amount B, nuovo quadro normativo standard sui prezzi di trasferimento per le attività di marketing e distribuzione

Pubblicato il report relativo all’iniziativa “Two-Pillar”

Start up business team meeting working on new business project

di Simon Baumgartner e Hans Röll*

Il 19 febbraio 2024, l’Inclusive Framework on BEPS dell’OCSE/G20 (“IF”) ha pubblicato il report sull’Amount B del Pillar 1 della sua iniziativa Two-Pillar , che si concentra sulla definizione di un approccio standardizzato e semplificato per la determinazione dei prezzi delle attività di marketing e distribuzione di base in un contesto infragruppo. Il report, che riprende in larga misura i contenuti delineati nella bozza di consultazione pubblica pubblicata dall’OCSE nel luglio 2023 (“July Consultation Document”), rappresenta l’ultima fase di un lungo processo di sviluppo del Pillar 1.

Il contenuto del report è stato integrato nelle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (“TPG dell’OCSE”). È previsto che venga ulteriormente rivisto e perfezionato con ulteriori indicazioni, principalmente in merito a un criterio di scoping qualitativo opzionale, che sarà pubblicato dall’OCSE entro il 31 marzo 2024.

Il seguente articolo fornisce una breve sintesi del report e delle sue principali considerazioni per i gruppi multinazionali che operano in Italia.

La nuova guida fornisce un quadro standardizzato (tra cui una matrice con livelli di redditività accettabili) su come delineare i prezzi di trasferimento per determinate attività di marketing e distribuzione qualificate. La nuova guida avrà conseguenze diffuse sulle modalità di determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo che coinvolgono le attività di distribuzione e sulle modalità di valutazione di questi prezzi da parte delle autorità fiscali. Sebbene alcune giurisdizioni non debbano implementare le nuove linee guida nella loro legislazione locale, la matrice dei prezzi inclusa nel report potrebbe - nella pratica - comunque servire come punto di riferimento per le autorità fiscali che valutano i prezzi di trasferimento delle attività di distribuzione, nonostante questo non dovrebbe essere il caso come esplicitamente indicato dall’OCSE.

Considerazioni principali

Alcune delle considerazioni più salienti e degli elementi chiave inclusi nel report sono:

• Il report stabilisce una serie di caratteristiche affinché un distributore possa essere considerato all’interno del cosiddetto approccio “ simplified and streamlined ” proposto dal report stesso. In termini semplificati:

(a) include la distribuzione all’ingrosso di beni materiali;

(b) non include i servizi (compresi i servizi digitali); e

(c) non comprende la distribuzione di commodities o di beni digitali.

• Il report fornisce inoltre una serie di regole per determinare se le attività di un distributore si qualificano come attività di distribuzione e marketing “di base”. Tra le altre,

(a) il distributore non può assumere determinati rischi economicamente significativi o possedere beni immateriali unici e di valore; e

(b) è necessario eseguire un’analisi funzionale e un’accurata analisi di delineazione per determinare se il distributore si qualifica o meno.

• In particolare, quando un’entità intende applicare per la prima volta l’approccio semplificato, deve notificarlo alle autorità fiscali delle giurisdizioni coinvolte nella transazione qualificata e, idealmente, dovrebbe includere nella documentazione sui prezzi di trasferimento la richiesta a poter applicare l’approccio per un minimo di tre anni. Le informazioni che potrebbero essere richieste dalle autorità fiscali nell’ambito della procedura di prima notifica comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

(a) una spiegazione sulla delineazione della transazione qualificata rientrante nell’ambito di applicazione, compresa l’analisi funzionale del contribuente e delle imprese associate e il contesto in cui tali transazioni hanno luogo;

(b) contratti o accordi scritti stipulati che disciplinano la transazione qualificata e che supportano la spiegazione sulla delineazione della transazione qualificata in esame descritta al punto (a.);

(c) calcoli che dimostrino la determinazione dei ricavi, dei costi e dei beni rilevanti allocati o attribuiti alla transazione in esame; e

(d) informazioni e piani di allocazione che mostrino come i dati finanziari, utilizzati per valutare l’applicabilità dell’approccio semplificato e per l’applicazione del metodo dio determinazione dei prezzi di trasferimento, siano collegati al bilancio annuale.

• La definizione di “distributori comprende sia i distributori buy-and-sell che gli agenti di vendita o i commissionari che si occupano della vendita di beni (tutti modelli di business comunemente applicati da imprese multinazionali che operano in Italia).

• Il report fornisce una matrice dei prezzi che delinea i livelli di redditività accettabili per i diversi tipi di entità. Il quadro di riferimento è stato leggermente modificato rispetto alle precedenti versioni in bozza ma, nel complesso, la gamma dei livelli accettabili di tassi di rendimento sulle vendite (di seguito anche “margini EBIT”) va ancora dall’1,5% al 5,5%. Il tasso da applicare dipende dal settore, dalla giurisdizione e dall’intensità delle attività e dei costi operativi dell’entità qualificata. Il report non include più alcuna “matrice dei prezzi modificata che sostituisca la matrice dei prezzi di base/di default proposta in precedenza, mentre è stato mantenuto un aggiustamento basato sul rating sovrano per certe “giurisdizioni qualificate ”. Il termine “giurisdizioni qualificate” deve ancora essere definito, ma in generale dovrebbe includere le giurisdizioni che sono sottorappresentate nell’insieme dei dati globali della matrice dei prezzi di default.

• A differenza di quanto previsto per l’Amount A del Pillar 1, non esistono soglie minime per l’applicazione dell’Amount B. Di conseguenza, l’Amount B si applicherà in teoria a tutti i gruppi multinazionali che hanno attività di marketing e distribuzione di base, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Uno degli elementi chiave del nuovo report riguarda la questione relativa alla possibilità (cioè alla facoltà) o all’obbligo (cioè all’obbligo) per le giurisdizioni di applicare le nuove norme. Questo argomento è stato molto discusso anche durante la fase di consultazione. Il report dell’OCSE lascia alle giurisdizioni la facoltà di decidere se e come applicare l’approccio semplificato. In altri termini, le giurisdizioni possono decidere se adottare o meno il nuovo approccio nella legislazione locale. Se decidono di adottare il nuovo approccio, possono decidere se renderlo vincolante per tutti i contribuenti o se renderlo opzionale a scelta dal contribuente.

Questo approccio dell’OCSE può comportare ulteriore complessità e precarietà. Si può verificare, pertanto, che un risultato in materia di prezzi di trasferimento determinato in base all’Amount B in una giurisdizione adottante non sia vincolante per una giurisdizione controparte non adottante e, quindi, potenzialmente non accettato dalle autorità fiscali di tale giurisdizione.

Tempistiche e ulteriori considerazioni

Il report specifica che l’approccio semplificato dell’Amount B è stato incorporato come allegato al Capitolo IV delle TPG OCSE. Il report precisa, inoltre, che l’OCSE fornirà ulteriori perfezionamenti e linee guida, principalmente in merito a un criterio di scoping qualitativo opzionale, entro il 31 marzo 2024.

Le giurisdizioni locali potranno quindi iniziare ad applicare la nuova guida per gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente. Tuttavia, la prassi prevede che le autorità fiscali possano già iniziare a utilizzare la matrice dei prezzi fornita dal rapporto come punto di riferimento di alto livello e approccio corroborativo per i margini EBIT attesi delle attività di marketing e distribuzione di base, anche se in teoria non dovrebbe essere così, come esplicitamente indicato dall’OCSE nel rapporto.

Al fine di adeguarsi al probabile impatto del nuovo quadro normativo, le imprese multinazionali che operano in Italia dovrebbero iniziare fin d’ora a:

• Eseguire un’analisi del modello di business dei prezzi di trasferimento e identificare le entità che dovrebbero rientrare nell’ambito dell’Amount B in base al loro profilo funzionale.

• Eseguire un’analisi della redditività di queste entità rientranti nell’ambito di applicazione e confrontandoli con i livelli di margine EBIT target indicati nel report.

Monitorare in modo proattivo quali giurisdizioni implementeranno il nuovo quadro normativo e quando.

Valutare e determinare se, a seguito del nuovo quadro normativo, potrebbero essere necessarie modifiche al modello di business dei prezzi di trasferimento.

La pubblicazione del nuovo quadro normativo sull’Amount B da parte dell’OCSE rappresenta un importante sviluppo nell’ambito delle linee guida e dei regolamenti sui prezzi di trasferimento. L’integrazione del report nelle linee guide dell’OCSE, che sono espressamente referenziati dalle normative locali di alcune giurisdizioni (come ad esempio l’Italia) e, quindi, costituiscono soft law in tali giurisdizioni, ne accresce ulteriormente la rilevanza. Resta da vedere se e come le giurisdizioni implementeranno il nuovo quadro normativo, ma, in ogni caso, le imprese multinazionali che potrebbero potenzialmente esserne interessate dovrebbero iniziare a prepararsi già a partire da questo momento.

_______

*A cura di Simon Baumgartner, Associate Partner di Rödl & Partner Italy e Hans Röll, Partner, Head of Transfer Pricing di Rödl & Partner Italy

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©