Sulla nozione di autorità di emissione, centrale per l'applicazione dell'ordine europeo di indagine penale, è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 10 luglio nella causa C-635/23
LA MASSIMA
Procedimento penale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo d'indagine - Nozione di "altra autorità competente" - Autorità anticorruzione - Perquisizioni - Ingerenza nei diritti fondamentali - Possibile preventiva autorizzazione di un magistrato inquirente. (Direttiva 2014/41, articolo 2)
L'articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che può essere qualificata come "autorità di emissione", ai sensi di tale disposizione, un'autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un'autorità giudiziaria.
Sulla nozione di autorità di emissione, centrale per l'applicazione dell'ordine europeo di indagine penale, è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 10 luglio nella causa C-635/23 (WBS GmbH) che ha consentito alla Corte di chiarire una nozione centrale della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017.
In particolare, gli eurogiudici, nell'affrontare una...


