Civile

Offerta pubblica di azioni: maxisanzione per chi mente sull'ok della Consob al prospetto

di Patrizia Maciocchi

Sì alla maxisanzione per la vendita via internet delle azioni di una società in costituzione, senza il via libera al prospetto informativo della Consob, diversamente da quanto affermato dal comitato promotore. La Corte di cassazione, con la sentenza 16334, considera inammissibile il ricorso del presidente del Comitato promotore della Banca solidale italiana Scpa, contro la sanzione di 2,5 milioni di euro, per l'offerta abusiva al pubblico di prodotti finanziari su sito internet. La violazione dell'articolo 94 del Testo unico della finanza, era scattata perché l'offerta on line, era avvenuta, a differenza di quanto sostenuto dal Comitato, senza l'ok della Consob. Nel sito internet del Comitato si indicava, infatti, come scaricare e prendere visione del prospetto informativo, oltre al tipo e al numero di azioni offerte, mentendo sull'ottenuto nulla osta Consob. La Cassazione, sul punto aveva già affermato che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non è neppure necessario sottoporre ai possibili acquirenti il prospetto informativo, ma basta che siano reperibili informazioni sulle condizioni dell'offerta e sui prodotti, in modo tale da mettere l'investitore nella condizione di decidere. La difesa tenta, senza successo, la carta della violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il ricorrente assolto in sede penale. La suprema corte chiarisce però che la sentenza di favore aveva riguardato il reato previsto dall'articolo 166, comma 1 lettera c) del Tuf, che punisce la condotta del soggetto non abilitato che svolge servizi di attività di investimento o gestione collettiva del risparmio. Il caso in esame rientrava invece nel raggio d'azione degli articoli 191 e 94 del Tuf, che prendono in considerazione la diversa condotta dell'offerta al pubblico abusiva di prodotti e strumenti finanziari.

Corte di cassazione – Sezione VI – Ordinanza 30 luglio 2020 n.16334

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