Nel corso della composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può essere autorizzato dal tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi d’impresa, purché ne sia verificata la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

E ciò...

Riproduzione riservata Ⓒ