Penale

Oltraggio a pubblico ufficiale, occorre la presenza di almeno due persone estranee alla vicenda

Può trattarsi anche di altri pubblici ufficiali ma devono trovarsi sul posto incidentalmente

di Giampaolo Piagnerelli

Sussiste il reato di minaccia a un pubblico ufficiale (ex articolo 336 cp) quando un soggetto cerchi di impedire l'atto di ufficio del finanziere, con la piena consapevolezza della qualifica pubblicistica di quest'ultimo, avendo egli esibito il proprio tesserino della Guardia di finanza. La Cassazione con la sentenza n. 30136/21, dopo aver affrontato il reato di minaccia, ha delineato la figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale. Perché sussista il reato deve esserci necessariamente la presenza di due persone. E a tal proposito va sottolineato come possano considerarsi "presenti" ai fini dell'incriminazione gli altri pubblici ufficiali a cui non siano rivolte le frasi oltraggiose, non essendo richiesto dalla norma che le persone presenti siano necessariamente civili. Si legge nella sentenza che per la configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'articolo 341-bis cp è necessaria la presenza di almeno due persone, requisito numerico minimo perché possano ravvisarsi "più persone".
A tal proposito occorre considerare che nel delineare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale il Legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto, richiedendo che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente "l'onore e il prestigio del pubblico uffiale" e che sussista il requisito cosiddetto della pubblicità, cioè che l'azione si svolga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, così trasformando la circostanza aggravante delle più persone in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie. Si legge nella sentenza che non è richiesto che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita dal destinatario, essendo sufficiente che esso, viste le condizioni del tempo e di luogo, avesse la possibilità di percepire l'offesa.
L'oltraggio al pubblico ufficiale ha una tutela rafforzata rispetto ai comuni cittadini quando sia minata più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione. Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non può integrarsi allorchè l'espressione offensiva dell'onore sia rivolta alla pluralità di pubblici ufficiali intenti al compimento di "un atto di ufficio". Di qui il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'integrazione del reato di oltraggio (ex articolo 341-bis) è necessario che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e a tal fine è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici uffici che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle funzioni in corso di svolgimento atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale e all'autorevolezza della pubblica amministrazione".

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