Omessa dichiarazione, contribuente al riparo da sanzioni con l’intermediario già condannato
La Cassazione 15324: il giudice di merito doveva verificare elementi per escludere il ruolo della contribuente
L’agenzia delle Entrate nell’emettere un avviso di accertamento deve anche tenere in considerazione che il consulente ha già una condanna penale per truffa e appropriazione indebita nei suoi confronti. È quanto affermato dall’ordinanza 15324/2021 della Cassazione.
Il contenzioso nasce a seguito dell’avviso di accertamento emesso dalle Entrate nei confronti di una contribuente con il quale le veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi ai periodi 2005/2008, con il recupero delle imposte. La Ctp rigettava l’impugnazione dell’avviso da parte della contribuente sostenendo che la sua tesi, diretta ad addossare al proprio consulente l’esclusiva responsabilità per la violazione fiscale, non aveva trovato sostanza nelle risultanze fiscali.
I giudici tributari di secondo grado confermavano la sentenza della Ctp. La contribuente è ricorsa in Cassazione sostenendo che la Ctr non avrebbe preso in esame la sentenza penale depositata agli atti dalla quale sarebbero emersi tutti gli elementi non solo per accertare l’esistenza del rapporto fra la contribuente ed il commercialista ma anche per valutare le modalità con le quali il professionista aveva nascosto il proprio comportamento fraudolento, al fine di poter escludere qualunque forma di colpa in capo alla stessa.
La Cassazione accoglie il ricorso. Per i giudici di legittimità la sentenza della Ctr affronta troppo frettolosamente la questione, perché, in sostanza, non applica correttamente il principio sull’esenzione dalle sanzioni in favore del contribuente in caso di condotta infedele del commercialista.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la Cassazione evidenzia che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Tuttavia, secondo la Cassazione nel caso in esame, la Ctr non ha preso in considerazione la sentenza penale emessa dal Tribunale a carico del commercialista condannato per truffa e appropriazione indebita ai danni della contribuente ricorrente cui è stata, altresì, riconosciuto un risarcimento dei danni quantificati in oltre 107mile euro .
Per i giudici di legittimità, in conclusione, è mancata da parte del giudice tributario del merito la verifica della sussistenza di elementi idonei ad escludere la responsabilità della contribuente.