Penale

Omessa notifica del decreto di fissazione udienza configurabile una nullità a regime intermedio

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 14 agosto 2024, n. 32599

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di Andrea Magagnoli

Nel caso di nomina di due difensori il decreto di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato ad entrambi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 32599 depositata il giorno 14 Agosto 2024.

Il caso di specie trae origine dall’emissione di un ordinanza da parte del Tribunale del riesame di Sondrio tramite la quale veniva confermato il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di alcuni beni in disponibilità dell’indagata. Si trattava di un provvedimento ablatorio emesso nel corso di un procedimento diretto alla contestazione di numerosi reati tributari. Ricorreva il difensore dell’imputato deducendo in apposito motivo di ricorso la violazione della legge processuale e del diritto di difesa conseguenti alla mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale ad uno dei difensori nominati dall’indagata. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con il provvedimento qui in commento.

La motivazione della sentenza qui in commento presenta un certo interesse in relazione alla natura della questione decisa ed alle conclusioni raggiunte.

Il caso di specie si caratterizzava per la contestuale nomina di due difensori da parte dell’indagata. Tuttavia a seguito di un errore compiuto da parte dell’autorità procedente il decreto che fissava l’udienza camerale veniva notificato solo ad uno dei difensori nominati.

Si trattava di una vera e propria omissione conseguente ad un errore nella lettura degli atti del processo in quanto la presenza del difensore al quale non era stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza, era comunque nota all’autorità procedente in quanto essa aveva in precedenza provveduto a notificargli un verbale di perquisizione relativo al medesimo procedimento. Da ciò non poteva che coseguire,osservano gli ermellini un obbligo di informazione per l’autorità procedente che le imponeva di dare corso alla notifica del decreto nei confronti di entrambi i difensori nominati da parte dell’indagata.

Nel caso di specie la comunicazione aveeva avuto corso solo nei confronti di uno dei due difensori conseguendone una palese violazione del diritto di difesa dell’indagata che avrebbe dovuto essere garantito con la comunicazione ad entrambi i professionisti della fissazione di un imminente udienza camerale. La violazione non poteva comunque essere ovviata da parte della comparsa dell’altro difensore adeguatamente informato nel corso dell’udienza camerale.

Nel caso di specie proseguono i giudici della Corte di cassazione, infatti l’imputata durante l’esercizio del suo diritto di difesa ed al fine di garantirlo in maniera più adeguata aveva provveduto ad una duplice nomina. Il conferimento dell’incarico a due difensori pertanto costituiva un aspetto del diritto di difesa e come tale avrebbe dovuto essere tutelato nel corso dell’intero procedimento. La sua garanzia imponeva all’autorità procedente di comunicare ad entrambi i difensori l’imminente svolgimento dell’udienza camerale.

Da tali considerazioni i giudici della Corte di cassazione ricavano una importante conclusione circa gli effetti della mancata comunicazione del decreto. Ci trova in presenza di una nullità di regime intermedio. Si tratta di una cetegoria di invalidità che si colloca in posizione in un certo senso intermedia tra quelle denominate come assolute e quelle invece definite come relative.

Esse si connotano per una specifica caratteristica conseguente alla natura ed alla funzione delle disposizioni violate. In linea di massima si parla infatti di una nullità a regime intermedio nel caso in cui l’invalidità tragga origine da una violazione di norme poste a tutela del diritto di rappresentanza dell’imputato. Dalla mancata informazione deriva infatti una violazione del diritto di difesa dell’imputato pertanto l’invalidità appartiene alla categoria delle nullità a regime intermedio.

Da tale qualificazione discende una conseguenza di non poco conto circa la sua rilevabilità nel corso del processo. Infatti anche se la normativa non esclude che essa possa venire rilevata d’ufficio da parte del giudice, sarà onere della parte interessata sollevare nel corso del giudizio la relativa eccezione circa la sua presenza. In altri termini sarà onere del difensore informato e comparso rappresentare al giudice investito del procedimento il difetto in atti della prova circa la comunicazione anche all’ altro difensore effettivamente non comparso. La mancata rilevazione d’ufficio o su di una itanza di parte determina una importante conseguenza circa i suoi effetti nel corso del procedimento. Nel caso infatti in cui essa non venga rilevata non si produrra più alcun effetto potendo la stessa considerarsi come sanata. Il ricorso viene pertanto accolto ed il provvedimento emesso in sede di merito annullato.

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