Omessa rimozione dei rifiuti, il vizio procedimentale non salva dal reato
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16350 depositata oggi
Linea dura della Cassazione, sentenza n. 16350 depositata oggi, sui reati ambientali derivanti dall'abbandono di rifiuti. Chi non ottempera all'ordinanza sindacale di rimozione non può infatti trincerarsi dietro un vizio "procedimentale" come la mancata "comunicazione di avvio del procedimento". In casi simili, infatti, laddove cioè la violazione di legge non sia tale da incidere direttamente sui diritti soggettivi, il giudice non è obbligato a disapplicare il provvedimento amministrativo la cui violazione è alla base della responsabilità penale.
La Suprema corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per i reati previsti dall'articolo 192 e 155, ultimo comm, del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale). La decisione ricorda che il Consiglio di Stato ha chiarito che si può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241) quando: a) il soggetto amministrativo, interessato ha comunque acquisito "aliunde" la conoscenza del procedimento, in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio, ossia in una fase idonea a consentirgli la prospettazione di fatti, documenti, memorie ed interpretazioni di cui la Pa procedente deve tener conto in sede d'emanazione; b) il procedimento consegue con un preciso nesso di derivazione necessaria da una precedente attività amministrativa già conosciuta dall'interessato; c) il procedimento sia iniziato su istanza di parte, nel qual caso l'avviso dell'avvio sarebbe una mera duplicazione di attività (Sez. V, sent. n. 5034/2003).
E, prosegue la decisione, nel caso affrontato è rimasto incontestato che prima dell'ordinanza del sindaco, era stato eseguito un sopralluogo da parte della polizia locale, "alla presenza del ricorrente", che era "consapevole, quindi, dell'intervenuto avvio del procedimento e delle ragioni della verifica svolta".
Sul piano strettamente giuridico, invece, la Corte osserva che "la fattispecie è costruita in presenza di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti non ottemperata ("chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192 comma 3"), cosicché la presenza del provvedimento presupposto, ancorchè affetto da vizi di legittimità non esclude necessariamente il reato".
Portando a conclusione tali considerazioni, "si deve ritenere quindi che non è sufficiente, per invocare il potere dovere di eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo, da parte del giudice penale - come invece accaduto nel caso di specie - la mera deduzione dell'omesso avviso di avvio del procedimento; essendo necessario, piuttosto, prospettare l'incidenza dell'omissione sui diritti su cui incide l'atto, nel senso della mancata possibilità di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere".
Va dunque esclusa la "sufficienza e anche la necessità, ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo, della deduzione dell'omesso avviso dell'avvio del procedimento amministrativo. Il cui ambito rimane quindi circoscritto nei tempi e nei modi in cui può essere eccepita dinnanzi alla P.A. o al giudice amministrativo".