Rassegne di Giurisprudenza

Omessa risposta del datore di lavoro alle richieste di informazioni dell'Ispettorato: reato solo a fronte di richieste specifiche

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Ispettorato del lavoro - Richiesta generica di trasmissione della "documentazione di lavoro" - Omessa risposta del datore di lavoro - Reato di cui all'art. 4, l. n. 628/1961 - Integrazione - Esclusione.
Non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'ispettorato del lavoro previsto dall'art. 4 della l. 22 luglio 1961, n. 628, la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della "documentazione di lavoro", in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'ispettorato medesimo.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 16 dicembre 2021, n. 46032

Lavoro - Ispettorato del lavoro - Art. 4 della legge n. 628 del 1961 - Mancata consegna di documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti - Integrazione del reato - Fattispecie.
Il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della "documentazione di lavoro". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all'avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell'impresa).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 17 marzo 2017, n. 13102

Lavoro subordinato - Ispettorato del lavoro - Poteri di vigilanza - Richiesta generica di trasmissione della documentazione di lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Reato di cui all'art. 4 della l. n. 628/1961 - Configurabilità - Esclusione.
L'inottemperanza, da parte del datore di lavoro, ad una generica richiesta dell'ispettorato del lavoro di trasmettere a quest'ultimo la «documentazione di lavoro» non reperita nella sede aziendale non rientra nell'ipotesi di reato di cui all'art. 4 ultimo comma, della legge 22/7/1961 n. 628, dal momento che questo non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro a prescrizioni o richieste in genere degli ispettori di lavoro, ma soltanto quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i quali, legittimamente richiesti a norma delle precedenti disposizioni contenute nel medesimo articolo (ove si elenca una serie di precisi e tassativi compiti degli ispettori), non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 4 luglio 2001, n. 26974

Lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Articolo 4 della legge n. 628/1961 - Condotte omissive o commissive specifiche - Necessità - Genericità della richiesta - Mancata esibizione - Non costituisce reato - Fattispecie.
L'articolo 4 della legge n. 628/1961 non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro, o presunti tali, a prescrizioni o richieste generiche degli Ispettorati del lavoro, ma soltanto quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i quali, legalmente richiesti in base a una serie di precisi e tassativi compiti degli ispettori, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. (Nel caso di specie, la titolare di un'azienda era stata condannata al pagamento di un'ammenda di 400 mila lire per non avere esibito, in ottemperanza all'invito scritto dell'Ispettorato del lavoro locale, una generica documentazione di lavoro non reperita in loco. La Suprema corte, rilevando che l'omissione non atteneva a specifiche richieste dell'lspettorato relative a precisi dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato, cassa senza rinvio).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 4 luglio 2001, n. 26974