Civile

Omesso versamento Iva, soglia penale senza interessi

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di Laura Ambrosi

Nel reato di omesso versamento Iva, l’imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità va considerata senza gli interessi trimestrali eventualmente dovuti. Lo afferma la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 46953 depositata ieri.

Un contribuente veniva condannato per il reato di omesso versamento Iva per 250.808 euro. La pena veniva confermata in appello e l’imprenditore ricorreva in Cassazione, lamentando anche un errato calcolo dell’imposta dovuta e di conseguenza il mancato superamento della soglia di punibilità. Più precisamente, secondo la difesa, l’Iva da versare era di soli 248.325 euro cui erano stati sommati gli interessi trimestrali di 2.483 euro. Secondo la difesa, ai fini della soglia di punibilità occorreva verificare solo il valore dell’imposta, senza cioè considerare gli interessi.

La Suprema Corte ha anzitutto ricordato che l’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000, in seguito all’innalzamento della soglia, prevede la reclusione per l’omesso versamento Iva se superiore a 250mila euro per ciascun periodo di imposta. I giudici di legittimità hanno poi precisato che nel calcolo dell’imposta non devono essere considerati gli interessi trimestrali dovuti, ma solo l’Iva.

Nella specie, era stato considerato, ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità, l’importo indicato nel rigo VL38 (Totale Iva dovuta), il quale però includeva anche gli interessi trimestrali dovuti. Diversamente, invece, il debito IVA da verificare era indicato nel rigo VL32 (Iva a debito).

La pronuncia è particolarmente interessante poiché chiarisce due aspetti fondamentali per il riscontro del superamento della soglia di punibilità. Innanzitutto, va considerata solo l’imposta a nulla rilevando gli interessi eventualmente dovuti; in secondo luogo, anche se indirettamente, nella decisione è rilevato che il debito Iva cui far riferimento è la somma indicata nel rigo VL 32. Peraltro, nella decisione è stato ribadito che la parziale depenalizzazione conseguente all’innalzamento della soglia è rilevabile anche d’ufficio a prescindere cioè da una specifica eccezione sollevata dalla parte interessata. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste.

Corte di cassazione - Sentenza 46953/2018

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