Penale

Omicidio colposo per la morte del trasportatore se l'azienda non dota il mezzo dei cunei blocca-ruote

Irrilevante l'imprudenza della vittima che aveva disinnescato il freno con una manovra di cui non conosceva le conseguenze

di Paola Rossi

Il comportamento colposo del lavoratore vittima di un incidente sul lavoro rileva soltanto se il rappresentante dell'impresa o il suo preposto alla sicurezza ha adottato tutte le misure di prevenzione, che comprendono tanto le dotazioni tecniche quanto una formazione adeguata alla mansione affidata al dipendente.

La Corte di cassazione penale, con la sentenza n.37699/2021, ha confermato la responsabilità per omicidio colposo dell'amministratore delegato di una società di trasporti per la morte del dipendente assegnato alla guida di mezzi articolati perché non aveva dotato il lavoratore dei cunei frenanti da apporre alle ruote nel momento di scarico dei materiali di notevole peso.

Il ricorrente si era difeso fino in Cassazione facendo rilevare come l'incidente mortale fosse di fatto dipeso dal comportamento della vittima che sospettando una perdita d'aria aveva distaccato il flessibile, che legava il rimorchio alla motrice, determinando il disinnesco del freno del primo e la sua discesa lungo il declivio dove entrambi i mezzi erano parcheggiati. Dice la Cassazione, che se è vero che lo stacco del flessibile con la conseguente sfrenatura del rimorchio è comportamento imprudente del lavoratore, soprattutto in una situazione a pieno carico, è pur vero che con il posizionamento dei cunei adeguati (invece degli inutili blocchetti in dotazione al mezzo) l'incidente sarebbe stato scongiurato.

Spiega la Cassazione che nel caso concreto il comportamento imprudente del lavoratore dipendeva anche da una mancata formazione specifica per la movimentazione di mezzi di tale stazza. Ciò rende ancor più rilevante l'assenza degli strumenti di bloccaggio da apporre alle ruote durante le operazioni di carico e scarico. E da cui emerge ulteriore profilo di responsabilità del ricorrente.

Infatti, chi riveste in azienda la posizione di garanzia antinfortunistica può essere escluso dalla responsabilità di un evento dannoso occorso al dipendente solo se la colpa del fatto è ascrivibile a quest'ultimo. Ma il dipendente non è colpevole per le sue imprudenze che con la dovuta attrezzatura sarebbero neutralizzate nelle conseguenze.
Quindi, viene ribadito che non è solo con il comportamento totalmente eccentrico e imprevedibile del dipendente che scatta lo scarico di responsabilità dell'imprenditore. L'azienda deve, infatti, comunque dimostrare di aver adempiuto a tutti i propri doveri e obblighi di prevenzione degli infortuni. La prevenzione, infatti, contempla e tutela anche dalle imprudenze o distrazioni dei lavoratori dipendenti dall'impresa.

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