Penale

Omicidio colposo omissivo improprio del medico: la sentenza Franzese continua a essere la stella polare dell'accertamento causale

Con sentenza<b> <a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/38510829" target="">9704/2022</a> </b> la Corte di cassazione torna a pronunciarsi in materia di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per la morte del paziente che si era ad esso rivolto per un grave malessere

di Francesco Giuseppe Vivone*

Con sentenza 9704/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per la morte del paziente che si era ad esso rivolto per un grave malessere.

In particolare, la sentenza in commento conferma la condanna pronunciata dai Giudici del merito nei confronti di un operatore sanitario nell'esercizio di un turno di guardia medica.

Questa, in sintesi, la vicenda processuale.

Un escursionista, presentando sintomi riconducibili ad un infarto del miocardio, si presentava al medico di guardia chiedendo aiuto.Il medico, nonostante l'evidenza dei sintomi e lo stato di forte malessere del paziente, non apportava alcun tipo di soccorso limitandosi ad indirizzarlo presso il locale pronto soccorso, distante 18 km da percorrere su strade provinciali di montagna.

La Pubblica Accusa rinveniva in siffatta condotta una violazione delle leges artis che, in casi simili, prevedono un preciso protocollo di intervento di primo soccorso, costituito dalla rilevazione dei parametri vitali e dalla somministrazione di aspirina e altri medicinali.Inoltre, l'accusa contestava al medico una colpa generica per non avere neppure chiamato il 118 che avrebbe potuto trasportare con la dovuta urgenza il paziente in ospedale, fornendo, durante il tragitto, l'assistenza necessaria al mantenimento delle funzioni vitali.

Il giudice di prime cure, condividendo le tesi del PM, condannava il medico per omicidio colposo, riconoscendo la posizione di garanzia esistente in capo al sanitario e la violazione degli obblighi di agire a tutela del paziente ad essa collegati.

In particolare, il Tribunale riteneva – oltre ogni ragionevole dubbio- che il ritardo nell'assistenza al paziente fosse stato la causa della morte dello stesso; la Corte di Appello, condividendo l'impianto accusatorio e ritenendo raggiunta la prova della penale responsabilità, confermava la condanna.

L'imputato, con il tramite del proprio Avvocato di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi.

Ai fini del presente commento, risulta di particolare interesse la doglianza relativa al nesso di causalità; il ricorrente lamentava, infatti, una violazione di legge inerente all'attribuibilità della morte alla condotta omissiva del sanitario.

La Suprema Corte di Cassazione si confronta con tale motivo di ricorso richiamando la sentenza Franzese che, a dieci anni dalla pubblicazione, continua dunque ad essere la stella polare dell'accertamento del nesso causale.

Come noto, nel reato colposo omissivo improprio, quando l'evento è il risultato di un percorso causale che ha inizio da un fattore naturale (in questo caso, l'infarto del miocardio), per poter stabilire se l'azione doverosa omessa avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (in questo caso, la morte del paziente) l'interprete dovrà necessariamente fare ricorso a leggi di copertura scientifica.

Introdotto nella dottrina italiana dal Prof. Federico Stella, il paradigma della sussunzione sotto leggi scientifiche è un criterio probatorio scientificamente rigoroso che pone al Giudice determinati vincoli.

La giurisprudenza di legittimità si è, in particolare, a lungo domandata quale dovesse essere il grado di probabilità di impedimento dell'evento per effetto dell'azione doverosa omessa.In altre parole, con quale e quanta probabilità l'evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato se l'agente avesse posto in essere le condotte doverose.

Secondo un primo orientamento, il grado di probabilità dell'impedimento dell'evento doveva essere prossimo a 100 e, dunque, ai limiti della assoluta certezza.Un secondo – minoritario – orientamento sosteneva invece che anche una probabilità statistica di non verificazione dell'evento inferiore al 50% doveva essere considerata sufficiente, specie in quelle attività – come quella chirurgica – ove sono in gioco la vita e la salute umana.

A parere dei fautori di tale posizione giurisprudenziale, infatti, a fronte della protezione di beni giuridici tanto rilevanti, anche una minima possibilità di successo deve essere tenuta in considerazione.

Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, la questione è stata esaminata dal massimo consesso della Cassazione.

Le Sezioni unite, con la celebre sentenza Franzese, hanno stabilito che "non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il Giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile e la prova della sicura non incidenza nel caso di specie di fattori interagenti in via alternativa".

I Giudici della IV Sezione, facendo applicazione dei principi in parola, ritenevano le doglianze dell'imputato infondate.

A parere della Cassazione, infatti, Il Tribunale e la Corte di Appello, "hanno offerto una motivazione non manifestamente illogica, che ha tenuto conto delle circostanze concrete nelle quali si è verificato l'evento".

I giudici del merito, secondo quanto argomentato dagli Ermellini, motivavano i rispettivi provvedimenti non limitandosi a constatare che, in caso di infarto del miocardio, una assistenza immediata ha un'alta probabilità statistica di salvare la vita del paziente.

La Corte di Appello, calando la fattispecie in esame nella concreta realtà ed esaminando le circostanze in cui si è realizzato il fatto, sottolineava come "il paziente fosse soggetto in buona salute, non affetto da malattie conclamate in atto e che l'ambulanza del Cri, attrezzata per il soccorso, era presente nelle immediate vicinanze della guardia medica."Solo alla luce di siffatta analisi, la Corte è arrivata ad affermare che un immediato intervento del sanitario avrebbe avuto efficacia salvifica.

I Giudici, dunque, hanno dimostrato di non limitare la propria analisi all'accertamento di una probabilità statistica più o meno alta da un punto di vista percentuale bensì di aver ricercato ferme corrispondenze con le circostanze del caso concreto.

In altre parole, la Corte d'appello ha riconosciuto la penale responsabilità del sanitario alla luce di una elevata probabilità logica, verificando tutti gli elementi della vicenda e giungendo ad affermare che - nel caso in esame - una condotta diligente e perita avrebbe – oltre ogni ragionevole dubbio – evitato l'evento infausto.

*a cura dell'avv. Francesco Giuseppe Vivone

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