Omicidio: la compassione non integra l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
Reati – Circostanze attenuanti - Motivi di particolare valore morale o sociale – Compassione – Incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana
Nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica. La nozione di compassione, secondo la Suprema Corte, cui il sentire comune riconosce un altissimo valore morale, rimane segnata dal superiore principio del rispetto della vita umana, che e' il criterio della moralita' dell'agire.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 novembre 2018 n. 50378
Reati – Circostanze attenuanti - Motivi di particolare valore morale o sociale
La circostanza attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (simmetricamente all'aggravante dei motivi abietti o futili) è sostanziata non già da tangibili dati, siano essi naturalistici o ideali, materiali o psicologici, bensì da un giudizio di ordine morale rimesso dalla legge al giudice, giacché non sono preindicati dalla legge i casi in cui il giudice “deve ritenere” che il reo abbia agito per motivi di particolare valore morale o sociale, ma il giudice deve concedere l'attenuante “se ritiene” che il reo abbia agito per i suddetti qualificati motivi”. Con la precisazione che la formulazione di tale giudizio deve condurre il giudice a ritenere, una volta esaminati “tutti i contrassegni e i connotati del fatto penale commesso”, che il soggetto agente, ferma l'illiceità della condotta posta in essere, abbia tuttavia agito “sotto l'impulso di sentimenti, ideali, esigenze tali da far ritenere che ogni altra persona pur della massima onestà avrebbe preferito di agire nello stesso modo solo che avesse avuto le stesse virtù morali del soggetto giudicabile. I motivi di particolare valore morale o sociale possano effettivamente essere ritenuti tali, solo se su di essi si registri il generale consenso sociale, che annette loro l'anzidetto significato
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 giugno 2018 n . 27746
Omicidio pluriaggravato – Circostanze attenuanti - Motivi di particolare valore morale o sociale – Applicazione - Presupposti - Fatto esistente soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato - Esclusione
Per il riconoscimento della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico o sociale e come tali riconosciuti preminenti dalla collettività.
Ne consegue che questa attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, non potendo la circostanza in esame sottrarsi alla disciplina generale dell'articolo 59 c.p., in base alla quale le aggravanti e le attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2018 n. 20443
Reati – Circostanze attenuanti - Motivi di particolare valore morale o sociale - Falsa dichiarazione di riconoscimento di paternità nei confronti della figlia della convivente- Applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62, c. p., n. 1, c. p. - Esclusione.
L'attenuante di cui all' articolo 62 c.p., postula che l'azione delittuosa sia nell'intenzione dell'agente diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato. (Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, a spingere l'imputato sono state ragioni di tipo meramente egoistico, in quanto dichiarare dinanzi all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale della figlia della propria convivente con lo scopo di cementare la raggiunta unione familiare non può non essere considerato un movente meramente personale, di natura egoistica)
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 luglio 2008 n. 31635