Responsabilità

Omicidio stradale per l'automobilista che investe e uccide un pedone anche se c'era poca luce

Si deve procedere sempre a una velocità che consenta di frenare ed evitare l'impatto

di Giampaolo Piagnerelli

Omicidio stradale per l'automobilista che di notte (con poca luce) investa sulle strisce un pedone e lo uccida. Secondo la Cassazione (sentenza n. 43074/2022) non è rilevante ai fini della difesa del guidatore la circostanza che la strada fosse particolarmente buia e che la velocità non fosse elevata.

La vicenda.Venendo ai fatti la Corte d'appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di un automobilista (articolo 589-bis - Omicidio stradale) perché - per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada - procedendo a una velocità di circa 55 Km/h, non prestando la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi e non avvedendosi della presenza di un pedone, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, investiva l'uomo a piedi procurando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso immediato. Contro la sentenza l'automobilista ha proposto ricorso per Cassazione. Quest'ultimo ha eccepito il travisamento di altre prove, in modo particolare la scarsa visibilità. I Supremi giudici – in sintonia con la sentenza di merito – hanno evidenziato che quale che fosse la velocità tenuta dall'imputato, la stessa non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che l'imputato avrebbe comunque avuto tutto il tempo per avvistare il pedone, visibile sia per le condizioni di illuminazione sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra e quindi evitare l'investimento. Se non lo ha fatto - si legge nella sentenza - «è solo perché in quell'istante era distratto». La Corte di appello ha affermato con motivazione congrua ed esente da vizi che ciò che è mancato nella condotta dell'imputato è proprio l'osservanza della basilare regola cautelare dell'obbligo di attenzione che il conducente di veicolo deve tenere in base a quanto disposto dall'articolo 191 del codice della strada, al fine di avvistare tempestivamente il pedone e porre in essere gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio di investimento. Precisa la Cassazione che si tratta di un dovere di attenzione che si sostanzia negli obblighi di "ispezionare" la strada percorsa, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze e le trasgressioni degli altri utenti della strada.

I giudici di seconde cure. La Cassazione ha richiamato la Corte di appello che aveva enunciato il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire il passaggio del pedone.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©