Penale

Omissione di soccorso: utilizzabili le dichiarazioni spontanee di un testimone

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di Domenico Carola

In caso di omissione di soccorso le dichiarazioni spontanee rese da un testimone e verbalizzate dalla polizia stradale sono utilizzabili . Così si è espressa la Cassazione penale, con la sentenza n. 43840 del 22 settembre 2017.

Il fatto - Il ricorrente veniva giudicato colpevole e condannato per i reati, ritenuti in continuazione e di cui all'articolo 189 comma primo, sesto e settimo del codice della strada, perché, alla guida del suo autoveicolo aveva determinato un incidente stradale dal quale derivavano lesioni e non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alle persone ferite. Contro la sentenza di condanna dei giudici territoriali propone ricorso per Cassazione deducendo l'inosservanza di norme processuali in relazione all'articolo 512 codice di procedura penale assumendo essere inutilizzabili le acquisite dichiarazioni rese da un testimone.

La decisione della Corte - Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso e lo rigettano evidenziando come le dichiarazioni rese dal testimone erano state assunte e verbalizzate presso il Comando della Polizia Locale dell'agente intervenuto sul luogo del sinistro a cui il testimone aveva già sommariamente esposto i fatti. L'agente deve infatti essere qualificato come organo di Polizia Giudiziaria e le dichiarazioni spontanee da lui raccolte in atto formale sottoscritto da dichiarante e verbalizzante ben possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 512 del codice di procedura penale, per la sopravvenuta impossibilità di ripetizione delle stesse.

Corretto è anche l'assunto che l'imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio “ex ante”, avuto riguardo non a mere evenienze ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, che nel caso de quo non sussistevano in considerazione che il teste si presentava immediatamente e spontaneamente, e dava indicazioni in merito al proprio luogo di residenza, alla titolarità di regolare permesso di soggiorno e a ogni informazione utile circa la propria reperibilità, indicazioni che non potevano che apparire veridiche, oltre che allo stato, anche in una prospettiva di stabilità sui territorio, dando in tal modo prova concreta della propria volontà di essere presente e disponibile.

Corte di Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 43840 del 22 settembre 2017

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