Civile

Onere della prova a carico dell'agente della riscossione se vengono notificate più cartelle con un'unica spedizione

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Riscossione - Notifica cartelle plurime - Spedizione unica - Onere della prova a carico dell'agente della riscossione.
L'onere della prova è a carico dell'agente della riscossione se vengono notificate più cartelle con un'unica spedizione. Ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'articolo 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, a ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 12 giugno 2018 n. 15261

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Ici - Avvisi di accertamento e liquidazione - Notifica - Art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Invio di più avvisi con un'unica raccomandata - Onere di provare la presenza nel plico di più atti - A carico del mittente - Configurabilità - Ragioni.
In tema di ICI, l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente “ratione temporis”, prevede che gli avvisi di accertamento e liquidazione debbano essere notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'”id quod plerumque accidit”, a ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 settembre 2011 n. 20027

Negozi giuridici - Unilaterali - Recettizi.
Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, a ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 agosto 2003 n. 12135

Licenziamento - Impugnazione - Invio mediante plico raccomandato contenente più missive separate - Onere della prova circa il contenuto plurimo del plico - Grava sul lavoratore.
Incombe sul dichiarante che abbia scelto di utilizzare un unico plico e la stessa spedizione raccomandata per inviare diverse comunicazioni provare che l'involucro contenesse più comunicazioni, nel caso in cui il destinatario del plico ne riconosca una soltanto.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 agosto 2003 n. 12135

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