Civile

Oneri di fideiussione da restituire al contribuente

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di Marco Ligrani

L’amministrazione finanziaria è tenuta a farsi carico degli oneri sostenuti dai contribuenti per ottenere i rimborsi fiscali. Per questa ragione, la Ctp di Bologna 325/1/2018 (presidente Silvestri, relatore Fiore) ha condannato l’agenzia delle Entrate a restituire il costo di una fideiussione, richiesta per riscuotere un rimborso Iva.

Il caso
La vicenda riguarda un contribuente che, fatturando abitualmente con aliquota ridotta al 4%, risultava costantemente a credito d’imposta e optava per la richiesta di rimborso dell’Iva in eccedenza, presentando la fideiussione prevista dall’articolo 38 bis del Dpr 633/72, vigente ratione temporis (oggi, con l’entrata in vigore del Dlgs 175/14, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il possesso dei requisiti di legge).

Una volta ottenuta la restituzione dell’Iva, il contribuente presentava richiesta di rimborso degli oneri sostenuti, ma la richiesta gli veniva negata con un provvedimento espresso, oggetto di ricorso in commissione tributaria.

La sentenza
I giudici bolognesi hanno, innanzitutto, rigettato l’eccezione di tardività dell’istanza sollevata dall’ufficio, avendo chiarito che, ai fini del rispetto del termine biennale previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/92, si deve far riferimento alla data di effettiva maturazione del diritto.

Inoltre, nel merito il collegio ha fatto proprie le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione 16409/15, che ha risolto la questione in modo favorevole ai contribuenti.

La Suprema corte, in particolare, ha fatto leva sull’articolo 8, quarto comma, dello Statuto del contribuente (legge 2012/2000), in base al quale l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere il rimborso dei tributi, a condizione che venga definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta.

La Cassazione, dunque, ha chiarito che la natura precettiva di questa norma fa sì che la mancata emanazione del decreto attuativo, previsto dal sesto comma, non possa limitarne la portata. Riproponendo, al riguardo, la valenza ermeneutica dello Statuto di cui alla sentenza 18184/13 (e, prima ancora, si veda la sentenza 7080/04), ha concluso che l’assenza del decreto costituisce solo un profilo di natura pratico-operativa, la cui mancata regolamentazione non può ritenersi ostativa all’esecuzione del rimborso.

Infine, la Suprema corte ha precisato che l’espressione «ha dovuto richiedere», contenuta nelle norma, non può escluderne l'applicazione nei casi in cui la richiesta di rimborso costituisca l’esercizio di una facoltà. È infatti irrilevante l’esistenza di un ipotetico obbligo normativo, ma quel che conta è che vi sia stato il sostenimento di un onere, in rapporto allo scopo perseguito.

In conclusione, fatte proprie queste argomentazioni, la Ctp ha evidenziato che il diritto al rimborso non può, nemmeno, essere ridotto nella misura forfettaria prevista dalla legge comunitaria 167/2017, la quale dispone solo per il futuro (essendo, in ogni caso, sottoposta al futuro vaglio di legittimità comunitaria).

Ctp di Bologna 325/1/2018

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