Civile

Operazione di divisione ereditaria, i conguagli in denaro

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a cura della Redazione Lex 24

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Stima - Conguagli in denaro - Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Limiti.
In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice. Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.
• Corte di cassazione, sezione VI - 2, sentenza 3 luglio2014 n. 15288

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità - Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 3 maggio 2010 n. 10624

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità - Assegnazione di uno dei beni ai condividenti - Conguaglio - Natura - Debito di valore - Rivalutazione in base alla lievitazione del prezzo di mercato - Necessità - Interessi - Decorrenza - Dall'assegnazione - Rendite del bene relative al periodo anteriore - Spettanza “pro quota” ai condividenti.
In tema di divisione giudiziale, il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore,che deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene;su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento, residuando per il periodo precedente il diritto “pro quota” di tutti i condividenti alle rendite del bene.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2007 n. 12702

Divisione ereditaria - Divisione immobiliare - Conguagli in denaro - Previsione - Credito di valore - Configurabilità - Fondamento.
Nel caso in cui il testatore abbia diviso i propri immobili liquidando in denaro la quota di uno dei condividendi, il conguaglio in denaro cui questi ha diritto costituisce credito di valore, esprimendo l'equivalente economico in termini monetari della sua quota sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 16 gennaio 2007 n. 862

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità - Assegnazione del bene ad uno dei condividenti - Conguagli in denaro - Interessi - Decorrenza.
In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro -, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 aprile 2003 n. 6653

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