Civile

Opposizione a cartella esattoriale: il "rebus" dell'interruzione della prescrizione per la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva

Dalla rilettura dell'ordinanza 24695 nasce un piccolo vademecum su una importante questione risolta dalla Cassazione in modo diverso nel tempo

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di Mario Finocchiaro

Il termine di prescrizione della pena pecuniaria, individuato dall'articolo 172, comma 3, del Cp, è determinato per relationem, in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta, e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva o la sua stessa estinzione. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione con l'ordinanza 5 novembre 2020 n. 24695 (presidente Vivaldi; relatore De Stefano), che hanno esaminato un caso di opposizione avverso la cartella esattoriale.

La vicenda in esame
Nella specie il ricorrente aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di oltre trentamila euro a titolo di recupero ammende e multe, di cui una inflitta congiuntamente a pena detentiva, assumendone la intervenuta prescrizione, attesa la intervenuta estinzione della pena detentiva. L’opposizione, accolta in primo grado, è stata disattesa in appello, con decisione confermata dalla Suprema corte, sul rilievo che le vicende estintive della pena detentiva non sono suscettibili di riverberarsi sulla pena pecuniaria, il cui termine di estinzione rimante fissato nel doppio della durata della pena detentiva congiuntamente inflitta.

Le motivazioni della Suprema corte

Siamo davanti a questione variamente risolta nel tempo dai giudici della Suprema corte.

Nello stesso senso, Cassazione penale, sentenze 16 gennaio 2018 n. 8166, che ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto sospeso il termine di prescrizione della pena pecuniaria durante l'espiazione di quella detentiva e 25 marzo 2013, n. 19736, che ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell'articolo 172 del Cp.

Sostanzialmente nella stessa ottica, per il rilievo che in base al terzo comma dell'art icolo 172 del Cp, se congiuntamente alla reclusione e stata inflitta la multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra si deve aver riguardo unicamente al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Ciò dimostra che nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza ogni vicenda che possa consistere in una volontaria sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria. Pertanto, anche nel caso in cui il condannato ha già espiato la pena della reclusione non possono spiegare alcun effetto ai fini del decorso del tempo richiesto per la prescrizione della multa le vicende relative al procedimento diretto alla realizzazione della somma dovuta dal condannato a tale titolo, Cassazione penale, ordinanza 15 febbraio 1974 n. 507.

In termini opposti, la prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse, Cassazione penale, sentenze 27 ottobre 2006, n. 37442, nonché 3 giugno 2009, n. 22787, in Italgiureweb, 2009 ove (in motivazione), tra l’altro, l’osservazione che la vicenda estintiva della pena pecuniaria (multa o ammenda) è strettamente legata alla vicenda estintiva della pena detentiva (reclusione o arresto). Peraltro, avuto riguardo al riferimento contenuto nelle due norme al decorso del tempo, o del termine stabilito per la pena detentiva [artt. 172 e 173 Cp] emerge altresì che una volta estinta la pena detentiva, si estingue anche quella pecuniaria e che fino a quando la pena detentiva non si è estinta, non si estingue neppure la pena pecuniaria, Come dire che le due pene, detentiva e pecuniaria, sono legate a uno stesso destino (simul stabunt, simul cadent). Sennonchè, è di tutta evidenza che le due norme non disciplinano l’ipotesi in cui la pena detentiva sia stata interamente espiata (per esempio, sotto forma di carcerazione preventiva o, come nella specie, perché espiata la sanzione definitiva) e non possa quindi estinguersi per decorso del termine. Affermare, come da tesi del Pg, che in questo caso la pena pecuniaria non possa più prescriversi (più corretto sarebbe la voce verbale estinguersi) è a dir poco azzardato e comunque palesemente irragionevole, là dove si consideri che diviene non estinguibile e comunque imprescrittibile .. la sanzione meno grave mentre siffatto destino processuale non ricorrerebbe mai per la sanzione più grave.

Per altri riferimenti, altresì:

- nel senso che la prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse, Cassazione penale, sentenza 20 maggio 1998, n. 1605, in Riv. pen., 1999, p. 197;

- per il rilievo che ai fini dell'interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell'articolo 140 del Cpc dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell'articolo 139, comma primo, del Cpc, non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine, Cassazione penale, sentenza 24 aprile 2008 n. 19336;

 - per la precisazione che in materia di estinzione della pena per il decorso del tempo, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applica solo al terzo comma dell'articolo 172 del Cp, (modificando il termine di estinzione della pena della multa anche se inflitta congiuntamente alla reclusione), ma resta del tutto estranea alla previsione di cui al settimo comma dell'articolo 172 del Cp, che esclude l'estinzione della pena con riferimento ai recidivi, e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, Cassazione penale, sentenza 30 novembre 1995, n. 4198.

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