Civile

Opposizione a decreto ingiuntivo, sì a domande alternative da parte dell’opposto

Per le S.U., sentenza n. 26727/2024, la proposizione è ammissibile se le domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto il ricorso diretto all’ingiunzione

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di Francesco Machina Grifeo

Nella opposizione a decreto ingiuntivo, arriva il via libera delle Sezioni unite, sentenza n. 26727/2024, alla possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni.

La vicenda - Il caso era quello di una s.r.l. che aveva ottenuto Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Asl di Viterbo e della Regione Lazio per circa 800mila euro, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano; ne derivavano due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell’opposizione, la Srl chiedeva che le controparti la tenessero indenne, con conseguente condanna a pagarle 909mila euro; chiedeva altresì, in via ulteriormente subordinata, di accertare l’ingiustificato arricchimento, con condanna al medesimo importo. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e rigettava le ulteriori domande della società. Proposto appello, la Corte di secondo grado, riunite le cause, rigettava nuovamente i gravami, affermando, a proposito delle domande subordinate, che tali “domande di pagamento” ai sensi degli articoli 1337 e 2041 c.c. erano state presentate “in modo inammissibile non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali, ovvero dalla Regione e dalla ASL”.

La decisione - Proposto ricorso in Cassazione, la Prima sezione civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476/2023 si è rivolta alle Sezioni unite affinché chiarissero se: se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.

A questo domanda il “Massimo consesso” ha risposto con un principio di diritto affermando che: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione».

La Sezione rimettente aveva anche sollevato un conseguente secondo punto: se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Sul punto le S.U. affermano che «ogni domanda è atto difensivo; pertanto, in un’ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale, chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».

La Cassazione prosegue affermando che siamo davanti a un fenomeno evolutivo del thema decidendum, che però non deve “appesantire” di per sé la causa tramite inserimenti di quel che palesemente è estraneo/irrilevante: lo attesta, in ultima analisi, proprio la scelta ultima del legislatore, che ha rigorosamente bloccato alla fase pre-udienza “lo spazio di espansione” del thema decidendum. “E alla scelta normativa posteriore - in stile “corsi e ricorsi” - non può certo non attribuirsi una qualche incidenza ermeneutica attuale”. Si configura pertanto, conclude la sentenza, una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell’attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori/alternative: “riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell’opponente, di introdurle in sede posteriore”.

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