Gratuito patrocinio, l’assistenza di un collega non giustifica la compensazione delle spese
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1470, depositata oggi, enunciando un principio di diritto con riguardo all’opposizione alla liquidazione delle spese
Nell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, il fatto che il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga di un collega, pur potendo stare in giudizio personalmente, non legittima, in caso di soccombenza della PA, la compensazione delle spese di lite. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1470, depositata oggi, enunciando un principio di diritto.
Il ricorrente aveva assistito una donna, persona offesa costituitasi parte civile e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale. Il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto aveva condannato l’imputato, liquidando le spese di lite in 1.000 euro. Proposta opposizione, il Tribunale aveva rideterminato il compenso in € 1.140,00, non riconoscendo però alcun importo a titolo di onorario per la fase dell’opposizione.
L’avvocato ricorrente, oltre a contestare un errore di 57 euro nella liquidazione della somma (motivo accolto, in quanto dovevano applicarsi le tariffe ex Dm n. 55 del 2014, nella versione integrata dal Dm n. 147 del 2022), ha impugnato la compensazione degli “ulteriori importi”.
Secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, dal momento che la PA aveva costretto il legale ad agire in giudizio per ottenere il dovuto. “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato – si legge nella decisione - che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese”. Mentre non conta il fatto che le parti possono stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia. Infatti, la disposizione non vieta all’interessato di avvalersi di un difensore “il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione”.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la formulazione dei seguenti principi di diritto: «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese”».
Mentre «La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A.». Qui, tuttavia, la formula usata dalla Cassazione è “persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, laddove evidentemente deve intendersi “difensore” di “persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.







