Opposizione di terzo: la scoperta del dolo o della collusione deve essere effettiva, completa e certa
Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per la opposizione contro la sentenza che sia intervenuta tra il debitore e il terzo e sia l'effetto di dolo o collusione decorre dalla scoperta del dolo o della collusione. Tale scoperta deve essere effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto. Così la sezione II della Cassazione con la sentenza 8 gennaio 2020 n.132.
Gli orientamenti conformi - Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenze 27 febbraio 2004 n. 4008, in «Giustizia civile», 2005, I, pagina 2765 e 14 maggio 1990 n. 4123, ove la precisazione che non è rilevante la mera notizia della sentenza e dei suoi effetti pregiudizievoli (nella specie, sentenza che accertava l'autenticità di una scrittura privata di compravendita immobiliare, sì da consentirne la trascrizione), occorrendo la conoscenza della riconducibilità causale della sentenza medesima ad artifici o raggiri delle parti.
Non diversamente, da ultimo, Cassazione, sentenza 16 febbraio 2016 n. 2989, che - in applicazione del riferito principio - ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la revocazione facendone decorrere il termine di proposizione non dal momento del rinvio a giudizio dell'altra parte, ma già dalla data di presentazione della denuncia-querela, con l'esposizione dei medesimi fatti dedotti nella citazione per revocazione, in quanto erano ormai acquisiti tutti gli elementi comprovanti la condotta fraudolenta in thesi posta in essere ai suoi danni.
Per utili riferimenti in margine al termine in questione si vedano:
> per la precisazione che in tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo, si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo, e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone, Cassazione, sentenze 13 gennaio 2014 n. 466 e 24 novembre 2009 n. 24721;
> nel senso che il creditore, che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dalle norme del Cpc le quali subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria all'osservanza di termini perentori, decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova, la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio, in quanto la sua omissione ne sarebbe causa di nullità, Cassazione, sentenze 20 maggio 2011 n. 11259 e 15 ottobre 1997 n. 10116, in "Foro italiano", 1998, I, c. 2524;
> per il rilievo che termine per la proposizione dell'impugnazione straordinaria decorre dal giorno in cui la parte interessata realmente e concretamente viene a conoscenza del dolo o della collusione; ne consegue che, quando il dolo o la collusione sono desumibili da un atto notificato al procuratore costituito dell'interessato in un diverso processo, detto termine decorre non già dalla data della notificazione dell'atto al procuratore, bensì dal momento in cui la parte acquisti effettiva conoscenza del contenuto del predetto atto processuale, Cassazione, sentenza 14 febbraio 2001 n. 2156.
In termini generali - Per l'affermazione che in tema di opposizione di terzo revocatoria, l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria, inducono a ritenere che la nozione di creditori di una delle parti vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità - pur se sottoposta a termine o a condizione - al momento della proposizione di essa; analogamente, per aventi causa, ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti, Cassazione, sentenza 23 maggio 2006 n 12144
Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 8 gennaio 2020 n. 132