Ordine di demolizione, l’istanza di sospensione non impone onere probatorio ma di allegazione
La domanda non può essere accolta senza fornire al giudice dell’esecuzione gli elementi su cui fondare un giudizio prognostico sul possibile esito favorevole al condannato del procedimento amministrativo instaurato
La richiesta al giudice dell’esecuzione di sospendere l’ordine di demolizione non è accoglibile de plano sul presupposto che l’ente locale abbia sospeso l’ordine comunale di demolizione in attesa della definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio impugnatorio contro i provvedimenti amministrativi divenuti definitivi. Infatti, se è vero che la domanda non fa scattare un vero e proprio onere probatorio ciò nonostante va assolto un preciso onere di allegazione da parte dell’istante.
Per cui, come nel caso risolto dalla Corte di cassazione penale con la sentenza n. 10329/2025, non è sufficiente, alla rimozione da parte del giudice della sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione, la mera indicazione della pendenza di un procedimento amministrativo senza fornire la possibilità di un giudizio “di merito” in ordine alla prospettiva che all’esito dell’iter amministrativo l’opera incriminata sia da considerarsi legittima o sanata. Così come non è sufficiente in sé far rilevare l’intervenuta sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal Comune. Si tratta, infatti, di ordini - quello dell’ente locale e quello del giudice - che possono concorrere.
Nel caso risolto il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza che aveva accolto la domanda di revoca del Pm contro la sospensione dell’ordine precedentemente disposta dal giudice. Ma la Cassazione rigetta il ricorso in quanto prende atto del mancato assolvimento dell’onere di allegazione da parte del ricorrente, relativamente alla domanda di sanatoria rigettata e poi impugnata con il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Infatti, il giudice dell’esecuzione deve essere posto in grado di conoscere i profili temporali e sostanziali di una possibile sanatoria amministrativa al fine di decidere sulla richiesta di sospensione, compreso valutare i profili di legittimità degli atti presupposti e dell’iter amministrativo avviato. Quindi, senza l’allegazione di tali elementi di giudizio il giudice non potrà procedere alla valutazione della probabilità di una futura adozione di decisioni o atti amministrativi contrari al giudizio di abusività delle opere o predittivi della loro sanabilità.
Non è certo soddisfatto l’onere di allegazione dalla mera indicazione al giudice dell’avvenuta sospensione dell’ordine di demolizione da parte del Comune, adottata proprio a causa della pendenza del ricorso straordinario promosso dal ricorrente in sede amministrativa.